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Il personale appartenente al mondo Scuola e AFAM è costituito dagli amministrati inquadrati con qualifiche di livello dirigenziale e non dirigenziale. Le informazioni sul personale gestito, sulle qualifiche e l'elenco degli assegni specifici di ogni comparto o area dirigenziale sono consultabili di seguito e nella tabella posta in fondo alla pagina.

Personale gestito 

Il sistema NoiPA consente di gestire le qualifiche associate a:

  • Comparto Scuola: personale non dirigente in servizio in Italia nelle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche, nelle istituzioni educative e delle scuole speciali; il comparto scuola è identificato con la lettera K come primo campo del codice che identifica la qualifica (4 campi): K---.; in questa categoria è compreso il personale docente e non docente. Il personale non docente è identificato come ATA (Ausiliari Tecnici Amministrativi) 
  • Comparto AFAM (Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica): personale non dirigente in servizio in Italia appartenente alle seguenti Amministrazioni: Accademie di belle arti, Accademia nazionale di danza, Accademia nazionale di arte drammatica, Istituti Superiori per le Industrie Artistiche (ISIA), Conservatori di musica e Istituti musicali pareggiati. In NoiPA il comparto AFAM è identificato con la lettera K (come il comparto Scuola) come primo campo del codice che identifica la qualifica (4 campi): K---; in questa categoria è compreso il personale inquadrato nelle seguenti aree professionali: docenza e area dei servizi generali, tecnici e amministrativi (personale ATA)
  • Dirigenti Scuola e AFAM: personale dirigente delle scuole e delle istituzioni del comparto AFAM e personale che presta servizio presso le Scuole Europee, identificati con il codice KL01
  • Personale in servizio all'estero Scuola e AFAM: personale di livello dirigenziale, identificato con il codice KL02, e di livello non dirigenziale in servizio all'estero; le Ambasciate e i Consolati che rappresentano gli uffici di servizio del personale all'estero, sono identificate con i codici Txx e Yxx

Assegni di natura fissa e continuativa

NoiPA consente gestire un insieme di assegni di natura fissa e continuativa per il personale appartenente ai comparti e aree dirigenziali di Scuola e AFAM, in particolare:

  • assegni comuni per il personale dirigente e non dirigente in servizio in Italia
  • assegni specifici per il personale dirigente in servizio in Italia 
  • assegni specifici per il personale non dirigente in servizio in Italia 
  • assegni specifici per il personale dirigente e non dirigente in servizio all'estero

Assegni comuni per il personale dirigente e non dirigente in servizio in Italia

Stipendio Tabellare: retribuzione (comprensiva dell'indennità integrativa speciale e dell'indennità di vacanza contrattuale) differenziata in relazione alle singole categorie di inquadramento del sistema di classificazione professionale, destinata a remunerare in via ordinaria la prestazione del dipendente nell'ambito di un rapporto vincolante e derivante dal contratto individuale di lavoro.

 

Indennità Integrativa Speciale (IIS): indennità istituita al fine di adeguare le retribuzioni al costo della vita, viene calcolata in misura diversa per le differenti Aree/posizioni economiche e viene corrisposta per tredici mensilità. Nell'ambito del sistema NoiPA, si precisa che l'I.I.S. è conglobata nello stipendio erogato al personale e tale conglobamento non modifica, qualora previsto in base al regime previdenziale di appartenenza dell'amministrato, le modalità per determinare la base di calcolo in atto del trattamento pensionistico anche con riferimento all'art. 2, comma 10 della legge n. 335/1995 (maggiorazione del 18% della base pensionabile); nel sistema Noi PA viene identificata con codice 750 (comune a tutte le qualifiche) e sottocodice xxx (per differenziare la qualifica) ed è distinta dallo stipendio con importo tabellare associato alla qualifica, con le stesse ritenute previdenziali che gravano sullo stipendio. 

 

Tredicesima mensilità: quota, assimilabile per natura e funzione allo stipendio tabellare, in base al D.L.vo C.P.S. 263/1946, art. 7, comma 5, è dovuta al dipendente in ragione di un dodicesimo per ogni mese di servizio prestato o frazione di mese superiore ai quindici giorni (modalità di calcolo in ratei). Per conoscere le modalità di gestione e pagamento della tredicesima attraverso il sistema NoiPA, vai alla tabelle posta in fondo alla pagina. 

 

Indennità di vacanza contrattuale (IVC): elemento provvisorio della retribuzione, previsto al fine di tutelare i lavoratori nel caso di ritardi nella stipula dei rinnovi contrattuali. In NoiPA tale indennità, fermo restando il carattere provvisorio dell'emolumento e l'eventuale riassorbimento dei benefici economici che saranno riconosciuti in sede di rinnovo dei Contratti, viene assegnata all'amministrato mediante l'attribuzione del codice assegno "118 - IND. VACANZA CONTRATTUALE" e di vari sottocodici definiti in base alle qualifiche del comparto/area. Per conoscere l'elenco dettagliato dei sottocodici e delle rispettive qualifiche, cosi come la gestione dell'IVC nel corso delle procedenti tornate contrattuali,  si può fare riferimento alla documentazione in fondo alla pagina.

Assegni specifici per il personale dirigente in servizio in Italia

Retribuzione di posizione: indennità, istituita in conformità all'art. 43 del CCNL del 01/03/2002, corrisposta al fine di ricompensare l'incarico e la qualificazione professionale di ciascuna funzione dirigenziale; tale indennità viene corrisposta per 13 mensilità, è assoggettata alle stesse ritenute previdenziali dello stipendio, e si compone di: 

  • una parte fissa: viene attribuita in NoiPA come un assegno tabellare, è identificata con il codice 679/KL1
  • una parte variabile: viene attribuita in NoiPA come un assegno non tabellare, è identificata con il codice 678/001

 

I valori economici della retribuzione di posizione, parte variabile, sono definiti in sede di contrattazione integrativa regionale, tenendo conto dei criteri stabiliti all'art. 43, comma 2 del CCNL 1 marzo 2002. 

Retribuzione di risultato: retribuzione, istituita con l'art. art. 44 del CCNL del 01/03/2002, finalizzata a remunerare la qualità della prestazione individuale e i risultati conseguiti da ciascun dirigente in relazione agli obiettivi assegnati. Si tratta di un assegno non tabellare, identificato in NoiPA con il codice 671/001, che viene corrisposto per 13 mensilità e assoggettato alle seguenti ritenute previdenziali:

  • Fondo pensione
  • Fondo credito
  • IRAP

 

La rideterminazione dell'importo dell'assegno avviene in seguito ad una segnalazione del Ministero dell'Istruzione, che provvede ad inviare a NoiPA un file contenente l'elenco di tutto il personale con i nuovi importi e le relative decorrenze.

Assegni specifici per il personale non dirigente (in servizio in Italia)

Retribuzione professionale docenti: retribuzione professionale docenti, istituita in base all'art. 7 del CCNL del 15/03/2001, in sostituzione del soppresso compenso individuale accessorio. E' un assegno tabellare, corrisposto per 12 mensilità e assoggettato alle seguenti ritenute previdenziali:

  • Fondo pensione
  • Fondo credito
  • IRAP
  • TFR per il solo personale della Scuola in regime di TFR in base al CCNL del 29 novembre 2007.

 

In NoiPA viene identificato col codice 677/001 per il comparto Scuola e con il codice 477/001 per il comparto AFAM. 

Compenso individuale accessorio: assegno corrisposto al personale ATA, equiparato per caratteristiche alla "Retribuzione professionale docenti".  

Ore eccedenti: retribuzione corrisposta per remunerare le ore eccedenti l'orario d'obbligo, prestate settimanalmente su cattedra superiore alle 18 ore. In relazione alle ore eccedenti la normativa stabilisce che:

  • la retribuzione da corrispondere è pari a 1/18 del trattamento economico fondamentale, ad esclusione degli assegni familiari (art. 88, comma 4, del DPR n. 417/1974, all'art. 6 del DPR n. 209/1987 e all'art. 3, comma 10, del DPR 399/1988) oppure ad  a 1/18 dello stipendio tabellare in godimento dell'interessato (art. 70 del CCNL del 1995)
  • l'IIS deve essere corrisposta sulle ore eccedenti in quanto facente parte del trattamento economico fondamentale (art. 88, c. 4, DPR 417/1974)

 

Con nota n. 456/E/2 del 30/11/2005, il Miur ha accolto tali orientamenti solo parzialmente, in quanto l'IIS fa parte dello stipendio tabellare (art. 70 del CCNL/1995) solo dal 01/01/2003, data del conglobamento (art. 76 del CCNL/2003) pertanto in NoiPA le ore eccedenti sono identificate:

  • con codice assegno 652 (senza IIS), con validità fino al 31/12/2002
  • con codice e 692 (con IIS)

 

Le ore eccedenti vengono rideterminate in sede di applicazione di CCNL ma, in seguito al parere favorevole della Ragioneria Generale dello Stato, è stata dunque effettuata una lavorazione in NoiPA su rata 10/2006, con la quale sono state rideterminate le ore eccedenti includendovi la quota per IIS.

Compenso sostitutivo per ferie maturate e non fruite: assegno, istituito con l'art. 19, comma 9 del C.C.N.L. 1994/1997, per remunerare la fruizione delle ferie durante i periodi di sospensione delle attività didattiche riservato al personale docente ed educativo assunto a tempo indeterminato; in relazione a tale retribuzione occorre precisare che:

  • l'art. 25 del medesimo C.C.N.L. ed in particolare le norme contenute nei commi 1 e 2 prevedono, rispettivamente, l'estensione al personale assunto a tempo determinato, delle disposizioni in materia di ferie stabilite a favore del personale assunto a tempo indeterminato; nonché, qualora la durata del rapporto sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, la liquidazione delle stesse al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico.
  • in merito alle modalità di calcolo l'importo spettante deve essere commisurato all'intero trattamento economico di carattere fisso e continuativo, corrisposto nell'ultimo mese di servizio e determinato in proporzione al servizio prestato nell'anno di riferimento, fino alla data di cessazione; per quel che concerne le ritenute previdenziali, l'importo corrisposto per ferie non godute è assoggettato ai contributi per il Fondo Pensione e per il l Fondo Credito, in attuazione dell'art. 2, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, poiché l'importo in argomento concorre alla determinazione della base contributiva e pensionabile di cui all'art. 12 della Legge 30 aprile 1969, n. 153.

 

La liquidazione dell'importo di ferie non godute viene effettuata in modalità differenti per:

  • il personale con contratto a tempo indeterminato: il pagamento viene effettuato dalle RTS - Ragioneria Territoriale dello Stato sulla base di comunicazioni dell'Ufficio di Appartenenza del dipendente, corredati di idonea documentazione attestante la richiesta di ferie dell'interessato e la mancata accettazione della stessa da parte dell'Amministrazione per motivate esigenze di servizio.
  • il personale con contratto a tempo determinato: in NoiPA, le ferie non godute vengono segnalate con apposita procedura collettiva automatizzata e la loro liquidazione viene disposta con assegno codice 102, con le ritenute previdenziale per Fondo Pensione e Fondo Credito. Tale assegno è soggetto a rideterminazione in sede di applicazione di CCNL.

Assegni specifici per il personale in servizio all'estero

Al personale in servizio all'estero viene corrisposto il trattamento economico metropolitano, che consiste in:

  • stipendio base, di importo tabellare corrispondente a quello previsto dai CCNL dei comparti Scuola e AFAM e dell'Area V Dirigenti Scuola e AFAM 
  • eventuali assegni personali al netto delle ritenute previdenziali, ad esclusione degli assegni familiari
  • assegno di sede, che non ha carattere retributivo e che è commisurato, per ciascun posto-funzione previsto negli organici degli uffici all'estero e, in riferimento al servizio da svolgere, al costo della vita, al costo degli affitti, al numero dei familiari a carico, agli oneri scolastici e sanitari e a condizioni ambientali di eventuale rischio e disagio. 

 

Si precisa che, in caso di eventi che danno luogo alla sospensione della liquidazione dell'assegno di sede (malattia superiore a 60 giorni, assenze, sanzioni disciplinari, ecc.), il trattamento economico metropolitano deve essere integrato con la corresponsione dell'indennità integrativa speciale e degli assegni familiari, in proporzione al periodo di sospensione dell'assegno di sede e sempre che non si applichino le riduzioni di stipendio generalmente previste.

Per consultare i codici relativi alle qualifiche o agli assegni specifici associati al personale dei comparti Scuola e AFAM, vai alla tabella posta in fondo alla pagina.


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