Legge n. 244 del 24/12/2007

Detrazioni fiscali per canoni di locazione

Art 1.

9. All'articolo 16 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 e' premesso il seguente:

"01. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una detrazione complessivamente pari a:

a) euro 300, se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71;
b) euro 150, se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non euro 30.987,41" ;

b) al comma 1, le parole: ", rapportata al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione, nei seguenti importi:" sono sostituite dalle seguenti: "complessivamente pari a:";

c) al comma 1-bis, alinea, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: "A favore dei" sono sostituite dalla seguente: "Ai";
2) le parole: "qualunque tipo di contratto" sono sostituite dalla seguente: "contratti";
3) le parole: ", rapportata al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione, nei seguenti importi:" sono sostituite dalle seguenti: "complessivamente pari a:";

d) dopo il comma 1-bis sono aggiunti i seguenti: "

1-ter. Ai giovani di eta' compresa fra i venti e i trenta anni, che stipulano un contratto di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, per l'unita' immobiliare da destinare a propria abitazione principale, sempre che la stessa sia diversa dall'abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge, spetta per i primi tre anni la detrazione di cui al comma 1-bis, lettera a), alle condizioni ivi previste.

1-quater. Le detrazioni di cui ai commi da 01 a 1-ter, da ripartire tra gli aventi diritto, non sono tra loro cumulabili e il contribuente ha diritto, a sua scelta, di fruire della detrazione più favorevole.

1-quinquies. Le detrazioni di cui ai commi da 01 a 1-ter sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale l'unita' immobiliare locata e' adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il soggetto titolare del contratto di locazione o i suoi familiari dimorano abitualmente.

1-sexies. Qualora la detrazione spettante sia di ammontare superiore all'imposta lorda diminuita, nell'ordine, delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13, e' riconosciuto un ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per l'attribuzione del predetto ammontare".

28/05/2019