Il TFR (trattamento di fine rapporto) e il TFS (trattamento di fine servizio) costituiscono l'insieme di compensi corrisposti all'amministrato, a titolo di indennità di liquidazione o di buonuscita, all'atto di cessazione del rapporto con l'ente/amministrazione di appartenenza.
Gli amministrati, in ragione all'anno di assunzione e alla tipologia di contratto, sono assoggettati al regime del TFR o del TFS. In particolare:
- TFR: per i lavoratori assunti a tempo determinato successivamente al 30 maggio 2000, oppure assunti con contratto a tempo indeterminato successivamente al 1 gennaio 2001
- TFS: per il personale assunto a tempo indeterminato prima del 1 gennaio 2001
I dipendenti che non rientrano nel regime del TFR, in particolare, restano assoggettati al regime del TFS a meno che non aderiscano ad un fondo pensionistico complementare che prevede l'assoggettamento al TFR.
Il dipendente, in virtù della normativa vigente in materia contributiva (legge 335/95, legge 448/98, DPCM 20/12/1999 e DPCM2/3/2001, successive circolari dell'INPS - Gestione ex INPDAP) nel corso del rapporto di lavoro può infatti decidere se riscattare l'importo accantonato al termine del periodo di servizio oppure se destinare tale somma al Fondo di previdenza complementare al quale ha aderito o al quale intende aderire.
Ai fini del trattamento pensionistico e previdenziale, possono essere riscattati, e quindi considerati utili, i periodi di cui è prevista la computabilità come servizio effettivo quali ad esempio, il servizio militare e la durata legale dei periodi di studio universitari; non sono invece validi e, quindi, non valutabili ai fini pensionistici i periodi resi alle dipendenze di privati.
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