Il TFR (trattamento di fine rapporto) e il TFS (trattamento di fine servizio) sono due forme diverse di trattamento economico erogato al personale dipendente a titolo di indennità di liquidazione o di buonuscita all'atto della cessazione del rapporto di lavoro.
Le due indennità, oltre a differire per le modalità di calcolo, si applicano ai dipendenti pubblici in ragione dell'anno di assunzione e della tipologia di contratto. In particolare sono assoggettati:
- Al TFR i lavoratori assunti a tempo determinato successivamente al 30 maggio, oppure assunti con contratto a tempo indeterminato successivamente al 1° gennaio 2001
- Al TFS il personale assunto a tempo indeterminato prima del 1° gennaio 2001
Inoltre, per i dipendenti assoggettati al regime del TFS che decidano di aderire ad un fondo pensionistico complementare è necessariamente previsto il passaggio al TFR.
Il dipendente, in virtù della normativa vigente in materia previdenziale (legge 335/95, legge 448/98, DPCM 20/12/1999 e DPCM2/3/2001, successive circolari dell'INPS - Gestione ex INPDAP) nel corso del rapporto di lavoro può decidere se beneficiare dell'importo accantonato al termine del periodo di servizio oppure se destinare tale somma al Fondo di previdenza complementare al quale ha aderito o intende aderire.
Ai fini del trattamento pensionistico e previdenziale possono essere riscattati, e quindi considerati utili, i periodi di cui è prevista la computabilità come servizio effettivo quali ad esempio, il servizio militare e la durata legale dei periodi di studio universitari; non sono invece validi e, quindi, non valutabili ai fini pensionistici i periodi resi alle dipendenze di privati.
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