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Il conguaglio fiscale è il risultato del calcolo complessivo delle imposte Irpef e delle addizionali dovute dal lavoratore o dal pensionato, che il datore di lavoro, e quindi il sistema NoiPA, è tenuto ad effettuare al termine dell'anno solare. NoiPA effettua il conguaglio a partire dal mese di dicembre sino al mese di febbraio.

Nei primi mesi dell'anno, infatti, il sistema NoiPA effettua il conguaglio relativo al periodo corrispondente all'anno solare precedente tra:

  • le ritenute d'acconto operate mensilmente nel corso dell'anno solare precedente
  • l'imposta effettivamente dovuta sull'ammontare complessivo degli emolumenti erogati (somme fondamentali e accessorie) nell'anno precedente.

 

In sede di conguaglio fiscale vengono determinate le ritenute addizionali a carico del dipendente e viene effettuato il conguaglio contributivo. Dalle operazioni di calcolo e pagamento può risultare:

  • un credito a favore del dipendente, se l'imposta complessivamente dovuta è inferiore al totale delle ritenute già operate nei singoli periodi; in questo caso le maggiori ritenute applicate nell'anno sono rimborsate direttamente al dipendente amministrato nel mese di  febbraio;
  • un debito, se l'imposta complessivamente dovuta è superiore al totale delle ritenute già operate nei singoli periodi; in tal caso le ritenute a debito sono trattenute nel cedolino del mese del conguaglio.

 

Per il personale in servizio ma per il quale lo stipendio relativo alla mensilità di febbraio non è stato emesso per varie motivi (part-time verticale, aspettativa, ecc.) l'eventuale conguaglio a debito viene indicato nel CU al punto 62 - IRPEF da versare all'erario da parte del dipendente; mentre le risultanze a credito vengono corrisposte con emissione speciale effettuata generalmente entro il mese di giugno dell'anno in corso.

Inoltre, per consentire l'elaborazione del conguaglio fiscale, le Aziende hanno l'obbligo di comunicare al sostituto d'imposta, e quindi a NoiPA, le somme liquidate ai dipendenti amministrati, entro e non oltre il 12 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza.


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