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Il conguaglio contributivo è il calcolo riassuntivo annuale dei contributi che l'amministrazione/ente di appartenenza è tenuto a versare agli enti di previdenza (Inps o altro ente) per i propri dipendenti, a fini previdenziali e assistenziali.

Tale calcolo, a carico del datore di lavoro, viene effettuato contestualmente alle operazioni di conguaglio fiscale, a partire dai redditi effettivamente percepiti dal lavoratore, perché deve comunque essere garantita, nell'ambito di ciascun anno solare, la corrispondenza fra la retribuzione di competenza dell'anno stesso e quella soggetta a contribuzione ed eventualmente rettificare gli importi relativi ai contributi trattenuti nel corso dell'anno di riferimento. Le operazioni di conguaglio prevedono: 

  • L'esatta quantificazione dell'imponibile contributivo risultante dalla somma dei compensi di natura fissa e accessoria percepiti dal dipendente durante l'anno
  • L'applicazione delle corrette aliquote correlate all'imponibile stesso
  • La definizione delle somme a credito o a debito per il lavoratore, derivante dalla differenza tra importo dovuto e l'importo già versato nel corso dell'anno

 

In materia di sistema pensionistico dei pubblici dipendenti, la normativa vigente, consultabile nella tabella posta in fondo alla pagina, stabilisce che:

  • l'imponibile pensionistico è almeno pari alla base stipendiale imponibile maggiorata del 18%, ed è costituito dai compensi di natura fissa ed accessoria percepiti dal dipendente durante l'anno
  • qualora le somme accessorie riscosse nell'anno risultino inferiori al 18% della base stipendiale imponibile, occorre in ogni caso adeguare i contributi previdenziali e assistenziali alla quota di importo che consente di raggiungere tale quota minima figurativa del 18%.

 

In relazione al calcolo del conguaglio, occorre inoltre precisare che:

  • viene applicata la ritenuta INPS - Gestione ex INPDAP sulle competenze fisse e continuative già maggiorate del 18% sugli emolumenti corrisposti al personale a tempo determinato del Ministero della Pubblica Istruzione, pertanto il risultato contabile del conguaglio è pari a zero o a credito, in quanto i suddetti lavoratori non percepiscono somme accessorie, ad eccezione dei benefici economici dei contratti integrativi
  • le operazioni di conguaglio vengono effettuate considerando nel calcolo anche l'aliquota aggiuntiva dell'1%, introdotta dall'art. 3ter della legge n. 438/92 e che ha stabilito, a decorrere dal 1° gennaio 1993, in favore di tutti i regimi pensionistici dei dipendenti pubblici e privati che prevedano aliquote contributive a carico dei lavoratori inferiori al 10%, un'aliquota aggiuntiva dell' 1% a carico del dipendente sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile, che viene determinato annualmente in base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Tale prelievo aggiuntivo viene versato, per ogni singolo lavoratore, al Fondo Pensionistico al quale il dipendente è obbligatoriamente iscritto.

 

Per procedere alle operazioni di conguaglio, è necessario comunicare a NoiPA, solitamente entro e non oltre la scadenza del 12 gennaio, tutti i compensi accessori assoggettati a contribuzione previdenziale e assistenziale. In particolare la comunicazione di tali compensi è obbligatoria, ai fini del conguaglio:

  • nel caso in cui l'amministrazione eroghi il trattamento accessorio attraverso NoiPA
  • nel caso in cui l'amministrazione provveda a liquidare alcuni compensi accessori direttamente al dipendente senza utilizzare il sistema NoiPA.

 

Al termine delle operazioni di conguaglio effettuate tramite NoiPA, eventuali debiti contributivi vengono recuperati in un'unica rata mensile che riducono l'imponibile fiscale, mentre il credito viene rimborsato in unica soluzione e si somma all'imponibile fiscale.

Per consultare le informazioni relative alle modalità di comunicazione dei compensi accessori, vai alla sezione dell'area pubblica del Portale "Gestione accessoria e variabile", disponibile nel percorso dedicato alle Amministrazioni.


Titolo Argomento Data pubblicazione Versioni disponibili
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Legge n.438 del 1992 Normativa 09/03/2016
Legge n. 335 dell'8 agosto 1995 Normativa 09/03/2016
D. L.vo 2 settembre 1997, n. 314 Normativa 09/03/2016

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