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Il personale del Comparto Vigili del Fuoco è l'insieme di amministrati contrattualizzati appartenente al Corpo dei Vigili del Fuoco che, a decorrere dal 1° gennaio 2006, è entrato a far parte del sistema NoiPA come comparto autonomo.

Infatti il sistema NoiPA gestisce il personale appartenente al Corpo dei Vigili del Fuoco come un comparto autonomo: fino al CCNL 2005, in base all'art. 6 del D.P.C.M. n. 593 del 30.12.1993, il personale, con esclusione dei dirigenti e dei Vigili volontari ausiliari, facente parte del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, rientrava nel comparto di contrattazione delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo (cosiddetto "Comparto Aziende"). Con legge delega n. 252 del 30.09.2004 è stato istituito un autonomo comparto di negoziazione denominato "Vigili del fuoco e soccorso pubblico".

Personale gestito da NoiPA

A norma dell'articolo 2 della legge 252/2004, il D.L.vo n. 217 del 13.10.2005 ha attuato la riforma dell'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. Con decorrenza 01/01/2006 tutto il personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco è stato inquadrato nelle nuove qualifiche in base alle indicazioni del Ministero dell'Interno. Il personale appartenente al Comparto è costituito da personale contrattualizzato e da personale di livello direttivo e dirigenziale.  Le informazioni sul personale amministrato, qualifiche e assegni relativi al Comparto gestito da NoiPA, sono consultabili nella tabella posta in fondo alla pagina. 

Assegni di natura fissa e continuativa

NoiPA consente di gestire diversi assegni di natura fissa e continuativa; in particolare è possibile individuare due tipologie di assegni:

  • comuni a tutti i comparti: assegni corrisposti a tutti gli amministrati dei comparti gestiti;
  • specifici di ogni comparto: assegni corrisposti ai soli amministrati o ad una parte degli amministrati gestiti nell'ambito della specifico comparto.

 

L'elenco e la descrizione degli assegni comuni a tutti comparti è disponibile di seguito, mentre i codici relativi alle qualifiche o agli assegni specifici del comparto, sono consultabili nella tabella posta in fondo alla pagina.

 

Stipendio Tabellare: retribuzione (comprensiva dell'indennità integrativa speciale e dell'indennità di vacanza contrattuale) differenziata in relazione alle singole categorie di inquadramento del sistema di classificazione professionale, destinata a remunerare in via ordinaria la prestazione del dipendente nell'ambito di un rapporto vincolante e derivante dal contratto individuale di lavoro. 

 

Indennità Integrativa Speciale (I.I.S.): L'indennità integrativa speciale (I.I.S.) è stata conglobata nello stipendio dal 01/01/2003, in base all'art. 20 del CCNL del personale del comparto delle Amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo del 26/05/2004, 2002-2005. In base all'art. 21, comma 3 del CCNL, il conglobamento sullo stipendio tabellare dell'indennità integrativa speciale non modifica le modalità per determinare la base di calcolo in atto del trattamento pensionistico anche con riferimento all'art. 2, comma 10 della legge n. 335/1995 (maggiorazione del 18% della base pensionabile). Per questo motivo l'IIS viene individuata come un assegno distinto dallo stipendio con importo tabellare associato alla qualifica, con le stesse ritenute previdenziali che gravano sullo stipendio. L'importo di tale assegno non incide sul conguaglio contributivo. In NoiPA, l'assegno di Indennità Integrativa Speciale, viene identificato con codice 750 (comune a tutte le qualifiche) e diversi sottocodici per differenziare le qualifiche. Per il Comparto dei Vigili del Fuoco sono stati creati, con decorrenza 01/01/2006, i sottocodici associati alle nuove qualifiche previste dalla riforma (sottocodici da 737 a 799).

 

Indennità di vacanza contrattuale (IVC): elemento provvisorio della retribuzione, previsto al fine di tutelare i lavoratori nel caso di ritardi nella stipula dei rinnovi contrattuali. In NoiPA tale indennità, fermo restando il carattere provvisorio dell'emolumento e l'eventuale riassorbimento dei benefici economici che saranno riconosciuti in sede di rinnovo dei Contratti, viene assegnata all'amministrato mediante l'attribuzione del codice assegno "118 - IND. VACANZA CONTRATTUALE" e di vari sottocodici definiti in base alle qualifiche del comparto/area. Per conoscere l'elenco dettagliato dei sottocodici e delle rispettive qualifiche, cosi come la gestione dell'IVC nel corso delle procedenti tornate contrattuali, si può fare riferimento alla documentazione in fondo alla pagina.

 

Tredicesima mensilità: quota, assimilabile per natura e funzione allo stipendio tabellare, in base al D.L.vo C.P.S. 263/1946, art. 7, comma 5, è dovuta al dipendente in ragione di un dodicesimo per ogni mese di servizio prestato o frazione di mese superiore ai quindici giorni (modalità di calcolo in ratei). Per conoscere le modalità di gestione e pagamento della tredicesima attraverso il sistema NoiPA, vai alla tabelle posta in fondo alla pagina. 

 

Indennità di rischio/indennità mensile: In base all'articolo 8 del D.P.R. n. 210 del 10/04/1984, viene corrisposta l'indennità di rischio al personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco che espleta funzioni tecnico-operative ed al personale direttivo; ai sensi dell'art. 9 dello stesso D.P.R. viene corrisposta un'indennità mensile al personale che espleta attività tecniche, amministrativo-contabili e tecnico informatiche. In NoiPA sono individuate con codice assegno 685 per il personale operativo (IND. RISC. VVFF) e 686 per il personale STAC (IND. MENS. VVFF. TAC). In particolare, l'assegno 685 viene corrisposto per 13 mensilità e assoggettato alle stesse ritenute previdenziali dello stipendio; l'importo di tale assegno non incide sul conguaglio contributivo. Invece l'assegno 686 viene corrisposto per 12 mensilità e assoggettato alle stesse ritenute previdenziali dello stipendio. Al pari dell'indennità di rischio, vi è l'indennità mensile, incrementata al compimento del 22° e del 28° anno di servizio. Tale incremento viene attribuito con apposito assegno codificato in NoiPA con codice 660/001 - "MAGGIOR.IND.RISC. 22 A." e 660/002 - "MAGGIOR.IND.RISC. 28 A.". Si tratta di un assegno che ha le stesse caratteristiche dell'indennità di rischio.

 

Retribuzione di rischio e di posizione: In base all'art. 77 del D.L.vo n. 217 del 13.10.2005, al personale dirigente è attribuita la retribuzione di rischio e posizione. Essa si compone di una parte fissa e di una parte variabile. I valori economici della retribuzione di posizione, nella parte variabile, sono definiti in sede di contrattazione integrativa. In NoiPA la retribuzione di posizione, nella parte fissa, viene attribuita come un assegno tabellare ed è identificata con il codice 679 e sottocodici diversi a seconda della qualifica del dirigente.

Con assegno 678/002, non tabellare, viene attribuita la retribuzione di rischio e posizione nella parte variabile. L'assegno con codice 678, trattandosi di un assegno non tabellare, viene rideterminato in seguito ad apposite segnalazioni dagli Uffici Responsabili competenti. La retribuzione di posizione viene corrisposta per 13 mensilità ed è assoggettata alle stesse ritenute previdenziali dello stipendio.

 

Retribuzione di risultato: In base all'art. 77 del D.L.vo n. 217 del 13.10.2005 al personale dirigente è attribuita la retribuzione di risultato, finalizzata a remunerare la qualità della prestazione individuale e i risultati conseguiti da ciascun dirigente in relazione agli obiettivi assegnati. Si tratta di un assegno non tabellare, che in NoiPA viene identificato utilizzando il codice generico 671/001. La sua rideterminazione avviene in seguito ad una segnalazione degli Uffici Centrali competenti. Viene corrisposto per 13 mensilità e assoggettato alle seguenti ritenute previdenziali:

  • Fondo pensione
  • Fondo credito
  • IRAP.

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