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LEGGE DI STABILITA'

La nuova legge di contabilità pubblica, la Legge n.196 del 2009, ha sostituito la denominazione di legge finanziaria con quella di legge di stabilità. Il disegno di legge di stabilità viene presentato dal Governo alle Camere entro il 15 ottobre di ogni anno, corredato da una relazione tecnico- illustrativa. La legge di stabilità, insieme alla legge di bilancio compone la manovra triennale di finanza pubblica. La legge di stabilità dispone, annualmente, il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo, alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi.
 
 La legge di stabilità contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza nel triennio considerato dal bilancio pluriennale. Essa non può contenere norme di delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, né interventi di natura localistica o microsettoriale.
6. In attuazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, la legge di stabilità può disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti, riduzioni di entrata e nuove finalizzazioni da iscrivere, ai sensi dell'articolo 18, nel fondo speciale di parte corrente, nei limiti delle nuove o maggiori entrate tributarie, extratributarie e contributive e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente (art. 11, L. 196/2009).
MODELLO 730
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