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GESTIONI FUORI BILANCIO

Riguardano acquisizioni di entrate e/o effettuazioni di spese svolte dall'Amministrazione dello Stato, ma al di fuori del bilancio e quindi non soggette alle normali procedure giuridico-amministrative di esecuzione dello stesso. La loro disciplina organica è prevista dalla legge n. 1041 del 1971 e dal relativo regolamento approvato con D.P.R. n. 689 del 1977 e ciascuna di esse è autorizzata con apposita norma legislativa. La legge n. 559 del 1993 ha disciplinato la loro soppressione, riconducendo alcune di esse in bilancio e adottando norme di controllo più incisive per quelle escluse dalla soppressione. (artt. 23 e 24). Esse hanno l'obbligo della rendicontazione e sono sottoposte al controllo della competente Ragioneria Centrale e della Corte dei conti. Il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica ha facoltà di disporre accertamenti nel corso della gestione.