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Composizione del nucleo familiare

 

Il nucleo familiare da prendere in considerazione ai fini dell'attribuzione dell'A.N.F. è composto da:
  • Dichiarante
  • Coniuge, con esclusione di quello legalmente ed effettivamente separato
  • Figli ( legittimi, legittimati, adottivi, affiliati, naturali, legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, affidati a norma di legge) di età inferiore ai 18 anni o senza limiti di età, qualora si trovino a causa di infermità o difetto fisico o mentale nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a proficuo lavoro
  • Nipoti in linea retta, minori e viventi a carico dell'ascendente, sono equiparati ai figli legittimi, anche se non formalmente affidati. La vivenza a carico si considera dimostrata quando l'ascendente provveda abitualmente al mantenimento del nipote. Tale mantenimento è presunto in caso di convivenza mentre in caso di non convivenza può essere provato con dichiarazione sostitutiva di atto notorio
  • Fratelli, sorelle e nipoti collaterali di età inferiore ai 18 anni, del dipendente o pensionato, nel caso siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto alla pensione ai superstiti o senza limiti di età, nel caso si trovino a causa di infermità o difetto fisico o mentale nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a proficuo lavoro. In mancanza di tali requisiti (orfani e senza pensione ai superstiti) non possono far parte del nucleo familiare ai fini della corresponsione dell'assegno per nucleo familiare.
Il nucleo familiare può essere composto anche da una sola persona nel caso di orfano titolare di pensione di reversibilità da lavoro dipendente che abbia una età inferiore ai 18 anni o si trovi a causa di infermità o difetto fisico o mentale nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a proficuo lavoro.
La Legge Finanziaria per il 2007 ha introdotto novità anche in merito alla composizione del nucleo familiare, sempre con decorrenza dal 1° gennaio 2007.
L'art.1, comma 11, lett.d), ha stabilito che nel caso di nuclei familiari con più di tre figli o equiparati di età inferiore a 26 anni compiuti, ai fini della determinazione dell'assegno, è consentita l'inclusione dei figli di età superiore a 18 anni e inferiore a 21 anni purché studenti o apprendisti.
La norma trova applicazione solo nei casi in cui nel nucleo siano presenti almeno quattro figli di età inferiore a 26 anni, a prescindere dalla loro posizione lavorativa o di studio; in presenza di tale requisito, ai fini della determinazione dell'assegno, nel nucleo vanno ricompresi oltre i figli minorenni anche i figli fino a 21 anni di età se studenti o apprendisti, con esclusione di quelli di età superiore.