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L'assegno al nucleo familiare (ANF) costituisce un sostegno economico per i lavoratori dipendenti, legato alle tipologie del Nucleo Familiare, al numero dei componenti  e all'entità del reddito complessivo delle famiglie che risulta inferiore ai valori rideterminati dalla Legge ogni anno. La normativa ha previsto importi e fasce reddituali favorevoli in situazioni di disagio come i nuclei mono parentali o con componenti inabili.
L'importo dell'ANF sarà quindi determinato annualmente secondo la tipologia, il numero dei componenti e il reddito complessivo del nucleo familiare.  
 
NoiPA comunica ai propri amministrati le modalità e gli strumenti da utilizzare per il calcolo dell'importo e la presentazione della richiesta all'Ufficio responsabile del trattamento economico.
Ogni anno la Ragioneria Generale dello Stato (RGS) rende disponibili apposite circolari e tabelle di calcolo che permettono di determinare l'ammontare dell'assegno.
Per conoscere le informazioni di dettaglio sulla composizione e reddito del nucleo familiare e le istruzioni per il calcolo vai alla pagina "Documenti disponibili".

Chi può usufruire dell'assegno

La corresponsione dell'assegno spetta, di norma, al dipendente che effettua una specifica richiesta.
Inoltre, anche il coniuge del lavoratore titolare del diritto all'assegno, dal 1° gennaio 2005, può formulare apposita domanda al datore di lavoro del consorte per richiedere il pagamento diretto degli importi spettanti.
Per ulteriori approfondimenti relativi alla normativa in materia clicca qui.

Cosa c'è da sapere 

Per richiedere l'ANF, occorre sapere che: 
  • lo stesso nucleo familiare  può beneficiare di un solo assegno
  • la domanda deve essere ripresentata ogni anno e devono essere comunicate tempestivamente le variazioni che comportino la cessazione o la rideterminazione dell'importo dell'assegno
  • l'assegno è esente dal calcolo delle ritenute previdenziali e fiscali, in quanto non concorre alla formazione del reddito
  • il diritto all'assegno si prescrive in cinque anni. E' quindi possibile richiedere gli arretrati entro un periodo massimo di cinque anni dalla data della domanda stessa.
 
Per il pagamento dell'assegno al nucleo familiare, a decorrere dal 1° luglio 2016, il riferimento normativo è quello della Circolare n. 19 del 4 giugno 2016 e alle relative tabelle allegate.
La documentazione normativa, le circolari e le tabelle di calcolo relative all'importo dell'assegno per il nucleo familiare a carico, sono disponibili alla pagina "Documenti disponibili".

Come richiedere l'assegno e a chi presentare la richiesta

Il dipendente, in possesso dei redditi complessivi relativi all'anno precedente e attestati dalla CU (ex CUD) o dalla dichiarazione dei redditi (modello 730 o Modello Unico), può presentare la richiesta dell'ANF con decorrenza al 1° luglio di ogni anno, utilizzando il modello "Richiesta assegno al nucleo familiare (Dipendente)".
I modelli di domanda per l'attribuzione o rideterminazione dell'assegno al nucleo familiare sono disponibili alla pagina "Modulistica".
 
Nel modello di domanda è necessario specificare:
  • i dati anagrafici del richiedente;
  • la composizione del nucleo familiare;
  • la determinazione del reddito familiare annuo;
  • la dichiarazione di responsabilità del coniuge non dichiarante e del richiedente.
 
La domanda per la richiesta dell'ANF può essere presentata:
  • alle Ragionerie territoriali dello Stato (RTS), nel caso di personale appartenente agli uffici  periferici dello Stato sia di persona che tramite posta ordinaria od elettronica oppure al proprio Ufficio di servizio per il successivo inoltro alla RTS.
  • all'Ufficio della propria Amministrazione od Ente che gestisce il trattamento economico dei dipendenti, nel caso di personale delle amministrazioni centrali statali o di altri Enti.
  • esclusivamente per i supplenti previ e saltuari, alla scuola titolare del rapporto di lavoro. Se il dipendente ha contratti con più di una scuola, il modello va consegnato a ciascun istituto.
     

Ulteriori Informazioni

Nei casi di separazione, divorzio o presenza di persone inabili all'interno del nucleo familiare, gli amministrati che presentino la domanda per la prima volta, hanno l'obbligo di allegare i documenti relativi alle condizioni sopra elencate e, in particolare, alla composizione del nucleo. Si precisa, inoltre, che:

  • per tutti gli amministrati che non rientrino nei casi di cui sopra e per coloro che già percepiscono l'assegno, non è necessaria la presentazione di ulteriore documentazione da allegare alla domanda. 
  • per tutti i percettori dell'ANF che non rinnovino l'apposita domanda annuale direttamente agli uffici competenti, NoiPA provvede automaticamente alla sospensione dell'assegno a decorrere dal 1° luglio di ogni anno. 
  • è compito del richiedente comunicare tempestivamente eventuali variazioni relative alla composizione del nucleo o del reddito complessivo, che comportino una cessazione o una rideterminazione dell'importo dell'assegno. 
Maggiori informazioni sulle modalità e tempi di comunicazione delle variazioni, sono disponibili alla pagina "Documenti disponibili".

 


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