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L'approfondimento del mese di Gennaio - Previdenza complementare
Cosa è e da dove nasce la Previdenza complementare
Il progressivo invecchiamento della popolazione italiana ha reso necessaria una profonda revisione del sistema pensionistico.
Per poter mantenere il sistema previdenziale "in equilibrio" e continuare ad assicurare la pensione a tutti, sono state realizzate una serie di riforme (dalla legge 335 del 1995 all'ultima riforma del 2011) che hanno stabilito il passaggio dal sistema di calcolo "retributivo" al sistema di tipo "contributivo", comportando un progressivo allungamento della vita lavorativa ed una tendenziale riduzione dell'ammontare delle pensioni.
La tabella che segue (fonte INPS- gestione ex INPDAP) fornisce un esempio relativo a 3 diversi scenari, che illustrano come l'applicazione dei diversi sistemi di calcolo riduca in maniera significativa il rapporto pensione/reddito stipendiale, riduzione destinata a crescere nel tempo.
Adele | Beatrice | Chiara | |
Sistema di calcolo | Retributivo | Misto | Contributivo |
Età / Anno | 60 / 2010 | 60 /2025 | 60 / 2040 |
Ultimo reddito | 20.870 | 28.005 | 37.690 |
Pensione | 13.965 | 16.758 | 21.346 |
Rapporto pensione / Reddito | 67% | 60% | 57% |
Per consentire ai lavoratori di percepire un reddito di pensione che non si discosti troppo rispetto a quello risultante dell'ultimo stipendio, il decreto legislativo n. 252/2005, entrato in vigore il 1 Gennaio 2007, ha stabilito un nuovo modello previdenziale, affiancando alla previdenza obbligatoria la Previdenza complementare. Il modello previdenziale attuale si poggia quindi su due "pilastri":
- la Previdenza obbligatoria, finalizzata al garantire la "pensione base"
- la Previdenza complementare, finalizzata ad assicurare una pensione aggiuntiva, tramite adesione volontaria da parte del lavoratore al Fondo pensione istituito dal comparto di appartenenza, mediante il versamento al Fondo di contributi a carico del lavoratore e del datore di lavoro.
L'adesione volontaria a forme pensionistiche complementari garantisce quindi al lavoratore una pensione di valore complessivo più vicino allo stipendio percepito durante la vita lavorativa.
Obiettivi e benefici
La Previdenza complementare è affidata a un sistema di forme pensionistiche dedicate a raccogliere il risparmio previdenziale.
L'obiettivo della Previdenza complementare è quello di dare l'opportunità al futuro pensionato, grazie all'accantonamento di somme di denaro durante la propria attività lavorativa, di godere di una pensione integrativa rispetto a quella obbligatoria, e di assicurarsi un tenore di vita analogo a quello sostenuto nella fase attiva.
L'adesione alla Previdenza complementare è particolarmente consigliata a tutti i giovani lavoratori per i quali le modifiche del sistema pensionistico saranno maggiormente penalizzanti. L'adesione alla Previdenza complementare rappresenta, tra l'altro, una forma di risparmio a cui lo Stato riconosce anche agevolazioni fiscali, di cui altre forme di risparmio non beneficiano:
- tassazione dei contributi - i contributi versati al Fondo pensione sono deducibili dal reddito imponibile;
- tassazione dei rendimenti - si applica un'imposta sostitutiva dell'11 per cento sul risultato netto di gestione relativo al periodo di imposta considerato, inferiore a quella prevista per i rendimenti finanziari;
- tassazione delle prestazioni - le prestazioni sono tassate per la parte che non è stata già sottoposta a prelievo fiscale durante l'adesione; sono cioè tassati solo i contributi dedotti e il TFR.
Alcuni Fondi di previdenza (tra i quali il Fondo Espero) prevedono inoltre la possibilità di aprire una posizione previdenziale anche per i familiari fiscalmente a carico, senza limiti di età, e di usufruire per questi di agevolazioni fiscali.
Come funziona il Fondo pensione
La partecipazione al Fondo da parte del lavoratore è volontaria e avviene sulla base dei contratti collettivi di riferimento del settore di lavoro.
Tramite un Fondo pensione il lavoratore accantona, dunque, una quota dei propri guadagni realizzati durante la vita lavorativa allo scopo di garantire prestazioni pensionistiche aggiuntive rispetto a quelle erogate dagli Enti previdenziali nazionali che gestiscono i contributi obbligatori. Va comunque sottolineato che, di norma, i Fondi pensione si basano sul regime della "contribuzione definita", cioè sulla definizione a priori dell'ammontare del contributo al Fondo, mentre la somma totale accantonata per la pensione aggiuntiva viene definita anche in base ad altre componenti, ossia in base a:
- valore del contributo versato al Fondo
- periodo di tempo in cui sono stati versati i contributi
- rendimenti ottenuti (al netto dei costi) dagli investimenti fatti sui mercati dal Fondo di pensione.
La contribuzione complessiva al Fondo è così articolata:
- contributi versati a carico del lavoratore
- contributi versati a carico del datore di lavoro
- quote di Trattamento di Fine Rapporto (TFR) accantonate durante la vita lavorativa e riversate nel Fondo.
Al Fondo è demandato il ruolo di "gestore specializzato" di strumenti finanziari alimentati dalla contribuzione e gestiti nel rispetto di rigorose regole che permettono di tutelare gli interessi degli iscritti.
A vigilare sull'osservanza e il rispetto di tali regole è la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (Covip), che garantisce trasparenza e correttezza delle pensioni complementari, che devono essere iscritte all'Albo dei Fondi (istituito presso la Covip).
A fine attività lavorativa il Fondo provvede ad erogare al lavoratore la prestazione complessiva spettante di Previdenza complementare.
Chi può aderire e come
Tra i requisiti per aderire alla Previdenza complementare, condizione necessaria è che il lavoratore sia in "regime di TFR" (trattamento di fine rapporto). Nel settore pubblico sono in regime TFR i lavoratori pubblici assunti a tempo indeterminato o determinato a partire dal 1 Gennaio 2001.
I lavoratori del pubblico impiego, in servizio a tempo indeterminato già prima di tale data, sono invece in regime di TFS (Trattamento di Fine Servizio, buonuscita, indennità premio fine servizio o indennità di anzianità).
Il lavoratore che rientri in quest'ultima casistica e che intenda aderire ad Fondo pensioni previsto dal suo comparto, deve quindi obbligatoriamente "optare" per il passaggio dal regime di TFS al regime di TFR (per ulteriori informazioni sui due regimi si rimanda alla pagina dedicata sul portale NoiPA.
Secondo il termine fissato nell'accordo quadro ARAN -Sindacati, questi lavoratori, cosiddetti "optanti", potranno esercitare tale opzione entro il 31 dicembre 2015.
Possono aderire al Fondo pensione anche i lavoratori a tempo determinato, secondo regole stabilite dal singolo Fondo (nel caso del Fondo Espero possono aderire, in particolare, anche lavoratori della scuola con un contratto a tempo determinato di durata minima di tre mesi continuativi).
Per i dipendenti pubblici, le quote di TFR destinate alla Previdenza complementare non sono versate periodicamente al Fondo pensione, come avviene per lavoratori dipendenti del settore privato, ma sono accantonate "figurativamente" presso l'INPS - gestione ex Inpdap che provvede a contabilizzarle e a rivalutarle in modo "virtuale".
Questo significa che solo alla cessazione dal servizio da parte del lavoratore, queste quote "virtuali" diventano reali, poiché l'Istituto le "conferisce "al Fondo pensione.
Quali sono i Fondi pensione del comparto pubblico e per quali di questi NoiPA gestisce le richieste di adesione
Il Fondo pensione viene istituito per singolo comparto, pertanto possono aderirvi tutti i lavoratori che prestano servizio nell'ambito del settore di pertinenza del comparto stesso.
Ad oggi, tra i principali Fondi di previdenza attivi per il pubblico impiego, vi sono:
- il Fondo Espero: per il personale del comparto Scuola
- il Fondo Sirio: per il personale del Comparto Ministeri, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, degli Enti pubblici non Economici, dell'ENAC, del CNEL, delle Agenzie fiscali, dell'Università, della Ricerca e della sperimentazione, e del CONI.
- il Fondo Perseo: per il personale delle Regioni, Autonomie Locali e Sanità.
Il Sistema NoiPA, con l'intento di facilitare i propri amministrati, ha reso disponibile una funzione self service, accessibile dall'area riservata del portale NoiPA, che consente di richiedere:
- l'iscrizione al Fondo
- la modifica o la sospensione volontaria del versamento
- la riattivazione del contributo al Fondo (solo a seguito di sospensione volontaria).
Per i dettagli sulla funzione self-service clicca qui. Per saperne di più sulla Previdenza complementare accedi al sito INPS e visualizza il documento "I Fondi pensione nel pubblico impiego".
Per scaricare e stampare l'approfondimento clicca qui.