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L'approfondimento del mese di agosto - Assegni al nucleo familiare
Che cosa sono
Gli assegni al nucleo familiare hanno compiuto da poco 26 anni infatti furono istituiti con la Legge del 13 maggio 1988 n.153. Tutt'ora costituiscono un sostegno economico alle famiglie di lavoratori dipendenti e pensionati, i cui nuclei familiari rientrano nelle disposizioni della normativa di riferimento sul trattamento economico di famiglia. L'assegno non concorre alla formazione del reddito ed è pertanto esente dal calcolo delle ritenute previdenziali e fiscali.
Elementi costitutivi
L'assegno spetta, in misura diversa, in rapporto a:
- composizione del nucleo familiare
- reddito complessivo del nucleo familiare
Composizione del nucleo familiare
Ai fini del diritto all'assegno il nucleo familiare può essere composto da:
- richiedente titolare dell'assegno;
- coniuge del richiedente con esclusione di quello legalmente ed effettivamente separato;
- figli di età inferiore ai 18 anni, o senza limiti di età qualora si trovino a causa di infermità fisica o mentale nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a proficuo lavoro;
- nipoti minori in linea retta a carico del dichiarante;
- fratelli, sorelle e nipoti collaterali minori del richiedente, orfani di entrambi i genitori, oppure senza limiti di età se permanentemente inabili al lavoro.
La Finanziaria per il 2007 (Legge 27 dicembre 2006 n.296) ha introdotto novità anche in merito alla composizione del nucleo familiare, con decorrenza dal 01 gennaio 2007. L'art.1, comma 11, lett.d, ha stabilito che nel caso di nuclei familiari con più di tre figli o equiparati, di età inferiore a 26 anni compiuti, ai fini della determinazione dell'assegno è consentita l'inclusione dei figli di età superiore a 18 anni e inferiore a 21 anni purché studenti o apprendisti.
Reddito complessivo del nucleo familiare
Si deve considerare l'ammontare complessivo dei singoli redditi di tutti i membri del nucleo, quali:
- redditi da lavoro dipendente e assimilati assoggettati ad Irpef;
- redditi a tassazione separata (emolumenti arretrati);
- redditi da fabbricati (al lordo di eventuale deduzione per abitazione principale);
- redditi di lavoro autonomo, di impresa, di partecipazione e di capitale
- altri redditi assoggettati a ritenuta d'imposta alla fonte (ad es. le prestazioni occasionali), o ad imposta sostitutiva (ad es. interessi su depositi o titoli) solo se superiori a euro 1.032,91.
Non sono considerati redditi:
- l'assegno al nucleo familiare;
- le indennità di buonuscita ed altri trattamenti di fine rapporto;
- le somme aventi natura risarcitoria come le rendite infortunistiche erogate da INAIL;
- le pensioni di guerra e le indennità di accompagnamento.
L'assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente e assimilati è inferiore al 70% del reddito complessivo del nucleo familiare: questo significa che il reddito complessivo del nucleo familiare deve derivare per almeno il 70% dai redditi di lavoro dipendente.
Domanda di richiesta
La domanda deve essere presentata annualmente dall'amministrato avente diritto; per lo stesso nucleo familiare non può essere concesso più di un assegno. Nel caso di mancato rinnovo, NoiPA provvede d'ufficio alla sospensione dell'assegno. All'interno del portale nella sezione Documentazione > Modulistica > Persone è possibile scaricare i modelli da compilare, in cui verranno richiesti:
- dati anagrafici del richiedente
- composizione del nucleo familiare
- reddito complessivo del nucleo familiare
- dichiarazioni di responsabilità del dichiarante e del coniuge (art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445).
Il diritto all'assegno al nucleo familiare ha una prescrizione di cinque anni. In base all'art.1 comma 559 della Legge 30 dicembre 2004 n.311 l'assegno può essere richiesto anche dal coniuge del dichiarante.
Invio della domanda per gli amministrati gestiti da NoiPA
PERSONALE PERIFERICO:
- al proprio ufficio di servizio che dovrà inoltrarla alla Ragioneria Territoriale dello Stato;
- direttamente alla Ragioneria Territoriale dello Stato di competenza.
PERSONALE GESTITO DA AMMINISTRAZIONE CENTRALE:
- direttamente all'Ufficio responsabile dell'amministrazione che gestisce il trattamento economico.
Comunicazioni di eventuali variazioni
E' responsabilità del richiedente l'assegno comunicare eventuali variazioni che possano comportare una cessazione o una rideterminazione dell'importo:
- variazione del valore del reddito complessivo
- variazione della composizione del nucleo familiare: ad es. nascita figli o compimento della maggiore età
- variazione dello status giuridico dei componenti: ad es. modifica dello stato civile o l'insorgere di una inabilità.
Nel caso di variazioni reddituali la decorrenza è sempre dal 01 luglio mentre nel caso di variazioni dei componenti del nucleo familiare occorre distinguere:
-l'insorgere del diritto (ad es. nascita di un figlio), in cui la decorrenza parte dal primo giorno del mese in cui sorge il diritto. Nasce il figlio il 28 marzo, il diritto spetta dal 01 marzo;
- la cessazione del diritto (ad es. compimento della maggiore età), in cui la decorrenza parte dal primo giorno del mese successivo a quello in cui avviene la cessazione. Il figlio compie gli anni il 02 gennaio, la cessazione decorre dal 01 febbraio.
Determinazione dell'importo
La somma da considerare per il calcolo è il reddito complessivo conseguito dal nucleo familiare nell'anno solare precedente e verrà corrisposto dal 01 luglio dell'anno in corso al 30 giugno dell'anno successivo.
La normativa di riferimento stabilisce che i livelli di reddito del nucleo familiare debbano essere rivalutati annualmente in misura pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo. Ogni anno pertanto un'apposita Circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato fissa i parametri tabellari per la determinazione dell'importo. Per il periodo 1° luglio 2014 - 30 giugno 2015, la rivalutazione dei redditi è stata disposta dalla Circolare n. 20 del 19 giugno 2014.
Esempio: per la domanda con validità dal 1/07/2014 al 30/06/2015, si tiene conto dei redditi conseguiti nel 2013.
Simulazione di calcolo
Prendiamo il caso di una famiglia tipo con un nucleo familiare composto da 4 persone (dichiarante, coniuge, due figli minori) per il quale si voglia calcolare l'importo dell'assegno da luglio 2014: Come si dovrà procedere? Per prima cosa occorre essere a conoscenza del reddito lordo complessivo annuo del nucleo familiare dichiarato nell'anno 2013: ad esempio 18.012,00 Euro. A questo punto si dovranno confrontare i propri dati con i limiti tabellari 2014 definiti dalle tabelle allegate alla Circolare della Ragioneria Territoriale dello Stato. Nel caso di una famiglia di 4 persone, la tabella da consultare sarà quella relativa ai "nuclei familiari con entrambi i genitori e almeno un figlio minore in cui non siano presenti componenti inabili" (TAB. 11) e verificare i seguenti campi:
- Reddito familiare annuo (€): in questo caso l'importo ricade nella forbice 17.914,63 - 18.029,44
- Importo dell'assegno per numero componenti nucleo familiare: per conoscere l'importo confrontiamo la quarta colonna dell'elenco e otteniamo il netto da corrispondere ogni mese, ossia € 223,67.
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