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Comparto Scuola

Il sistema NoiPA gestisce il personale non dirigente dello Stato delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche, delle istituzioni educative e delle scuole speciali.

In NoiPA il comparto scuola è identificato con la lettera K come primo campo del codice che identifica la qualifica (4 campi): K---.

Vi è compreso sia il personale docente sia il personale non docente. Il personale non docente è identificato come ATA (Ausiliari Tecnici Amministrativi). L'art. 8 della L. n. 124 del 3 maggio 1999 ha disposto il trasferimento del personale di ruolo proveniente dagli enti locali, in servizio nelle istituzioni scolastiche statali alla data di entrata in vigore della legge stessa, nei ruoli del personale ATA statale.

Le qualifiche

Il personale della scuola si divide tra personale di ruolo (a tempo indeterminato) e personale supplente (a tempo determinato). Il personale supplente, a sua volta, può essere annuale (scadenza contratto 31/08) o temporaneo. In NoiPA il secondo campo del codice che identifica la qualifica distingue queste 3 tipologie:
 
Codice Descrizione
KA di ruolo
KS supplente annuale
KT supplente temporaneo

 

In effetti, il personale temporaneo comprende tre tipologie di supplenza:

  • supplenze con contratto con scadenza 30/06
  • supplenze ex art. 40 della legge n. 449 del 27/12/1999, conferite in attesa dell'assegnazione della cattedra all'avente diritto, con scadenza non oltre il 10/06
  • supplenze brevi senza cattedra vacante (ad esempio assenza per malattia del titolare), che vengono liquidate direttamente dalla scuola. A decorrere dall'anno scolastico 2007/2008 l'articolo 2 del D.L. n. 147 del 7 settembre 2007, convertito in L. n. 176 del 25 ottobre 2007, ha stabilito il Ministero dell'Economia e delle Finanze è competente a disporre i pagamenti anche dei contratti relativi a supplenze brevi conferite su posti di personale in astensione obbligatoria per maternità o conferite a personale in astensione obbligatoria.
L'attivazione dei pagamenti dei supplenti in NoiPA avviene attraverso la trasmissione di flussi telematici da parte del Sistema Informativo del Ministero Pubblica Istruzione relativi ai dati relativi a ciascun contratto. Con KR-- vengono identificati gli insegnanti di religione. In questo caso il terzo campo viene utilizzato per distinguere il personale di ruolo da quello con scadenza contratto:
 
 
Codice Descrizione
KRR di ruolo
KR0 non di ruolo
 
Con il terzo e quarto campo del codice NoiPA si individuano le singole qualifiche, di ruolo o supplenti:
 
 
Codice Descrizione
Kx01 COLLAB.SCOLASTICO (collaboratore scolastico)
Kx02 COLLRE SCOLASTICO DEI SERVIZI (collaboratore scolastico dei servizi)
Kx03 ASSIST. AMMIN. ED EQUIP. (assistente amministrativo)
Kx04 COORDINATORE AMMINISTRATIVO (coordinatore amministrativo e tecnico)
Kx05 DOC.SC.ELEM/MATER (docente scuola materna ed elementare)
Kx06 DIPL.SECON.SUP.EQ (docente diplomato istituti sec. II grado)
Kx07 DOC.SC.MEDIA E EQ (docente scuola media)
Kx08 DOC.SC.MEDIA SUP. (docente laureato istituti sec. II grado)
Kx09 DIRET. AMMIN. (direttore dei servizi generali ed amm.vi e amministrativi)
KA11 DIRETTIVI E EQ. (capi di istituto che non hanno acquisito la qualifica di dirigenti scolastici)
 
Per gli insegnanti di religione sono previste le qualifiche:
 
 
Codice Descrizione
KRx5 INS.REL.SC.ELEM.EQ
KRx7 INS.RELIG.SCUOLA MEDIA
KRx8 INS.REL.SEC.SUPER.N
 
Per il personale della scuola fino al 31/8/2010 è prevista la seguente progressione economica orizzontale:
  • classe 0 > da 0 a 3 anni
  • classe 3 > da 3 a 9 anni
  • classe 9 > da 9 a 15 anni
  • classe 15 > da 15 a 21 anni
  • classe 21 > da 21 a 28 anni
  • classe 28 > da 28 a 35 anni
  • classe 35 > da 35 anni a fine servizio
Dal 1/9/2010 è stata abolita la fascia stipendiale "3-8 anni", secondo quanto previsto dal CCNL ai sensi dell'art. 9, comma 17, del D. L. 13 maggio 2011 n. 70.
Pertanto, da tale data la nuova progressione economica orizzontale è la seguente:
  • classe 0 > da 0 a 9 anni
  • classe 9 > da 9 a 15 anni
  • classe 15 > da 15 a 21 anni
  • classe 21 > da 21 a 28 anni
  • classe 28 > da 28 a 35 anni
  • classe 35 > da 35 anni a fine servizio
Assegni - I.I.S.
L'indennità integrativa speciale (I.I.S.) è stata conglobata nello stipendio dal 01/01/2003, in base all'art. 76 del CCNL del personale scuola del 24/07/2003. In base all'art. 79, comma 3 del CCNL del 24/07/2003, il conglobamento sullo stipendio tabellare dell'indennità integrativa speciale non modifica le modalità per determinare la base di calcolo in atto del trattamento pensionistico anche con riferimento all'art. 2, comma 10 della legge n. 335/1995 (maggiorazione del 18% della base pensionabile). Per questo motivo l'IIS viene individuata come un assegno distinto dallo stipendio con importo tabellare associato alla qualifica, con le stesse ritenute previdenziali che gravano sullo stipendio. L'importo di tale assegno non incide sul conguaglio contributivo.
In NoiPA  viene identificato con codice 750 (comune a tutte le qualifiche) e sottocodice xxx (per differenziare la qualifica).

Altri assegni

Retribuzione professionale docenti
 
L'art. 7 del CCNL del 15/03/2001 ha istituito la retribuzione professionale docenti, in sostituzione del soppresso compenso individuale accessorio. In NoiPA viene identificato col codice 677/001. Si tratta di un assegno tabellare, corrisposto per 12 mensilità e assoggettato alle seguenti ritenute previdenziali:
  • Fondo pensione
  • Fondo credito
  • IRAP
  • TFR per il solo personale in regime di TFR in base al CCNL del 29 novembre 2007.

Compenso individuale accessorio

Questo assegno (codice 674) viene corrisposto al personale ATA dal 01/12/1994 con i seguenti sottocodici:
 
 
Codice Descrizione
A1A COMPENSO INDIVIDUALE ACCESSORIO AREA A/AS
A1B COMPENSO INDIVIDUALE ACCESSORIO AREA B/C
 
Si tratta di un assegno con le stesse caratteristiche con le stesse caratteristiche dell'assegno 677.

Indennità di direzione

In base all'articolo 75 del CCNL del 4 agosto 1995, A decorrere dal 1° gennaio 1996, al fine di compensare le maggiori responsabilità e i maggiori carichi di lavoro connessi alle dimensioni e al grado di complessità dell'istituzione scolastica, ai capi di istituto, ivi compresi gli incaricati, compete un'indennità di direzione. L'importo base di tale indennità è fisso e viene corrisposto da NoiPA . In base all'articolo 142 del CCNL del 24 luglio 2003, così come modificato dalla sequenza contrattuale del 2 febbraio 2005, è stato dato fondamento normativo alla corresponsione dell'indennità di direzione ai docenti con incarico di presidenza. In base all'articolo 56 del CCNL del 29 novembre 2007 viene stabilita la nuova misura dell'indennità di direzione e sostituzione del DSGA. In NoiPA l'indennità di direzione viene individuata con i seguenti codici assegno:
 
 
Codice Codice2 Descrizione
674 C01 INDENNNITA'DI DIREZIONE ATA
774 B01 INDEN.DI DIREZ.DOCENTI
 
Si tratta di assegni tabellari, corrisposti per 12 mensilità. L'assegno 674/C01 è assoggettato alle seguenti ritenute previdenziali:
  • Fondo pensione
  • Fondo credito
  • IRAP
  • TFR per il solo personale in regime di TFR in base al CCNL del 29 novembre 2007.
L'assegno 774/B01 è assoggettato alle seguenti ritenute previdenziali
  • Fondo pensione
  • Fondo credito
  • IRAP.

Ore eccedenti

L'art. 88, comma 4, del DPR n. 417/1974, l'art. 6 del DPR n. 209/1987 e l'art. 3, comma 10, del DPR 399/1988 regolano la retribuzione delle ore eccedenti l'orario d'obbligo, prestate settimanalmente su cattedra superiore alle 18 ore. In base alle predette norme la retribuzione da corrispondere è pari a 1/18 del trattamento economico fondamentale (con esclusione degli assegni familiari). L'art. 70 del CCNL del 1995 ribadisce che debba essere applicato il criterio di calcolo di cui all'art. 88, del D.P.R. 417 e stabilisce che ogni ora eccedente effettivamente prestata deve essere retribuita in ragione di 1/18 dello stipendio tabellare in godimento dell'interessato. In base al consolidato orientamento giurisprudenziale del Consiglio di Stato e di quello di diversi giudici del lavoro, l'IIS deve essere corrisposta sulle ore eccedenti in quanto facente parte del trattamento economico fondamentale (art. 88, c. 4, DPR 417/1974). Il MIUR, con nota n. 456/E/2 del 30/11/2005, ha accolto tale orientamento solo parzialmente, in quanto l'IIS fa parte dello stipendio tabellare (art. 70 del CCNL/1995) solo dal 01/01/2003, data del conglobamento (art. 76 del CCNL/2003).
In seguito al parere favorevole della Ragioneria Generale dello Stato, è stata effettuata una lavorazione in NoiPA  su rata 10/2006, con la quale sono state rideterminate le ore eccedenti includendovi la quota per IIS. In NoiPA  le ore eccedenti sono identificate con codice assegno 652 (senza IIS), con validità fino al 31/12/2002, e 692 (con IIS). Le ore eccedenti vengono rideterminate in sede di applicazione di CCNL.

Indennità di funzioni superiori e di reggenza

L'art. 69, comma 1, del CCNL del 1995 stabilisce che al personale docente incaricato dell'ufficio di presidenza o di direzione, e al docente vicario, che sostituisce a tutti gli effetti il capo d'istituto per un periodo superiore a quindici giorni, nei casi di assenza o impedimento, nonché all'assistente amministrativo, che sostituisce il Direttore amministrativo o il responsabile amministrativo, negli stessi casi, è attribuita, per l'intera durata dell'incarico o della sostituzione, una indennità pari al differenziale dei relativi livelli iniziali di inquadramento. Tale assegno è detto indennità di funzioni superiori ed è codificato in NoiPA  con codice 622/001. Fino al 31/12/2000 l'importo dell'assegno 622/001 era dato dalla differenza dello stipendio iniziale della qualifica Kx11 (capi di istituto) e l'iniziale della qualifica Kx08. Ai sensi dell'art. 25 del D.L.vo n. 165/2001, i capi di istituto hanno assunto la qualifica di dirigenti. Pertanto dal 01/01/2001 al 31/12/2001 l'importo mensile è dato dalla differenza del livello Kx08 iniziale e del livello KL01 (relativo alla qualifica del personale dirigente) iniziale a cui va aggiunto l'importo di ¿691,11 (art. 40, comma 1, CCNL del 01/03/2002). Dal 01/01/2002, data del conglobamento dell'IIS nello stipendio dei dirigenti, l'importo mensile dell'assegno è dato dalla differenza del livello Kx08 iniziale e del livello KL01 da cui va scorporato l'importo relativo all'IIS e l'importo di ¿85,01 (art. 40, comma 1, CCNL del 01/03/2002). Per la qualifica Kx05 l'importo dell'assegno ex art 69 è dato dalla differenza tra lo stipendio iniziale di tale qualifica e quello della qualifica KL01. In NoiPA , con decorrenza 01/01/2003, è codificato con codice 622/K05. Su rata giugno 2006 sono stati creati nuovi codici per identificare l'indennità di funzioni superiori ex art. 69, per permetterne una più semplice attribuzione da parte dell'operatore NoiPA , sono stati creati i seguenti codici assegno per le indennità di funzioni superiori da associare alla qualifica, che dovranno essere utilizzati, con decorrenza 01/01/2002, in sostituzione dei precedenti:
 
 
Codice qualifica Codice assegno Sottocodice assegno Descrizione
KA05 622 KA5 INDEN. FUNZ. SUPERIORE SCUOLA KA05
KA06 622 KA6 INDEN. FUNZ. SUPERIORE SCUOLA KA06
KA07 622 KA7 INDEN. FUNZ. SUPERIORE SCUOLA KA07
KA08 622 KA8 INDEN. FUNZ. SUPERIORE SCUOLA KA08
 
Sempre l'art. 69, al comma 2, prevede che qualora si dia luogo all'affidamento in reggenza degli uffici di cui al comma 1, ai titolari che assumono la reggenza è corrisposta una indennità pari al cinquanta per cento di quella prevista per gli incarichi o le sostituzioni, così come definita nel comma medesimo. In tal caso, al docente vicario è corrisposta una indennità di pari importo, detta di reggenza. In NoiPA è individuata con codice 622/002.
Tali assegni vengono corrisposti per 13 mensilità e sono assoggettati alle stesse ritenute previdenziali dello stipendio.

Compenso sostitutivo per ferie maturate e non fruite

L'art. 19, comma 9 del C.C.N.L. 1994/1997 prevede, per il personale docente ed educativo assunto a tempo indeterminato, la fruizione delle ferie durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; l'art. 25 del medesimo C.C.N.L. ed in particolare le norme contenute nei commi 1 e 2 prevedono, rispettivamente, l'estensione al personale assunto a tempo determinato, delle disposizioni in materia di ferie stabilite a favore del personale assunto a tempo indeterminato; nonché, qualora la durata del rapporto sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, la liquidazione delle stesse al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico.
In merito alle modalità di calcolo l'importo spettante deve essere commisurato all'intero trattamento economico di carattere fisso e continuativo, corrisposto nell'ultimo mese di servizio e determinato in proporzione al servizio prestato nell'anno di riferimento, fino alla data di cessazione. Per quel che concerne le ritenute previdenziali, l'importo corrisposto per ferie non godute è assoggettato ai contributi per il Fondo Pensione e per il l Fondo Credito, in attuazione dell'art. 2, comma 9, della lege 8 agosto 1995, n. 335, poiché l'importo in argomento concorre alla determinazione della base contributiva e pensionabile di cui all'art. 12 della Legge 30 aprile 1969, n. 153.
La liquidazione dell'importo di ferie non godute per il personale con contratto a tempo indeterminato, viene effettuata dalle RTS - Ragioneria Territoriale dello Stato sulla base di comunicazioni dell'Ufficio di Appartenenza del dipendente, corredati di idonea documentazione attestante la richiesta di ferie dell'interessato e la mancata accettazione della stessa da parte dell'Amministrazione per motivate esigenze di servizio.
Per il personale con contratto a tempo determinato, invece, nel Service Personale Tesoro le ferie non godute vengono segnalate con apposita procedura collettiva automatizzata e la loro liquidazione viene disposta con assegno codice 102, con le ritenute previdenziale per Fondo Pensione e Fondo Credito. Tale assegno è soggetto a rideterminazione in sede di applicazione di CCNL.

Assegni riassorbibili

Con codice 520 in NoiPA vengono identificati i codici riassorbibili. Il sottocodice ne specifica la modalità di riassorbimento. In sede di applicazione contrattuale viene riassorbito l'assegno 520/004 (assegno riassorbibile con CCNL). Si tratta di assegni analoghi allo stipendio il cui importo va maggiorato del 18% figurativo ai fini del conguaglio contributivo.

 

Personale in servizio all'estero

Dal 01/01/1986, ai sensi della L. 10 giugno 1985, n. 285, la corresponsione degli stipendi a favore del personale della scuola in servizio all'estero non è più a carico del Ministero degli Affari Esteri ma dell'amministrazione di appartenenza. Da tale data le RTS - Ragioneria Territoriale dello Stato provvedono alla corresponsione del trattamento economico metropolitano, che consiste nella sola voce "stipendio base" comprensiva di eventuali assegni personali al netto delle ritenute previdenziali. Sono escluse dal trattamento economico metropolitano:

  • l'indennità integrativa speciale, che è stata esclusa dal conglobamento ai sensi dell'art. 76 del CCNL del 24/07/2003
  • assegni familiari.

Rappresenta una deroga a tali previsioni il personale che presta servizio presso le Scuole Europee, che viene gestito come il personale in servizio in Italia.

Al personale all'estero viene erogato dal Ministero degli Affari Esteri un assegno di sede, che non ha carattere retributivo, commisurato, per ciascun posto-funzione previsto negli organici degli uffici all'estero e, in riferimento al servizio da svolgere, al costo della vita, al costo degli affitti, al numero dei familiari a carico, agli oneri scolastici e sanitari e a condizioni ambientali di eventuale rischio e disagio.

Qualora si verifichino le condizioni che danno luogo alla sospensione della liquidazione dell'assegno di sede (malattia superiore a 60 giorni, assenze, sanzioni disciplinari, ecc.), il trattamento economico metropolitano deve essere integrato con la corresponsione dell'indennità integrativa speciale e degli assegni familiari, in proporzione al periodo di sospensione dell'assegno di sede e sempre che non si applichino le riduzioni di stipendio generalmente previste.

In NoiPA  sono stati istituiti degli appositi codici, con codice Txx e Yxx, per identificare le Ambasciate e i Consolati che rappresentano gli uffici di servizio del personale all'estero.

 

Assegno ad personam per fascia stipendiale 3-8 anni

DIFF. FASCIA 3 CCNL SCUOLA 4/8/2011.

Il CCNL firmato il 4 agosto 2011, ai sensi dell'art. 9, comma 17, del D. L. 13 maggio 2011 n. 70 stabilisce, a decorrere dal 1 settembre 2010, l'abolizione della fascia stipendiale "3-8 anni".

L'art. 2, comma 2 e 3, prevede, per il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1 settembre 2010, la conservazione "ad personam" del valore stipendiale corrispondente alla fascia stipendiale "3-8 anni". Pertanto, è stato istituito in NoiPA un nuovo assegno tabellare per ogni qualifica del comparto Scuola a tempo indeterminato, KA e KRR, identificato con codice 790- DIFF. FASCIA 3 CCNL SCUOLA 4/8/2011, utile all'inquadramento del suddetto personale.

Per la gestione dei casi particolari è stato istituito un altro assegno non tabellare identificato con codice 791- ASS. PERS. FASCIA 3 CCNL SCUOLA 4/8/11.

Si tratta di assegni analoghi allo stipendio il cui importo va maggiorato del 18% figurativo ai fini del conguaglio contributivo.