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La Soluzione - Payroll - Riduzione del trattamento economico - Riduzione del trattamento economico

L'art. 33 del T.U. 10 gennaio 1957, n. 3, che disciplina il trattamento economico dei dipendenti statali, testualmente recita: "l'impiegato ha diritto allo stipendio ed agli assegni per carichi di famiglia, nella misura stabilita dalla legge, in relazione alla quantità e qualità delle prestazioni rese".
Quindi la retribuzione dell'impiegato é il corrispettivo di una effettiva e "costante prestazione di servizio" determinata anche in relazione ad eventuali periodi di assenza dal servizio, compresi gli scioperi e le assenze per malattia, o riduzioni del servizio stesso per part time.
 

Assenze

Il sistema NoiPA gestisce gli effetti economici dei periodi di assenza di un dipendente in base alla percentuale di riduzione prevista e alle voci di stipendio interessate a tale riduzione.

Nella prima pagina del cedolino dello stipendio del dipendente, sotto la voce "Arretrati a debito", viene esposto l'importo della ritenuta applicata a seguito della segnalazione delle assenze effettuate; nella pagina di dettaglio viene specificato se tali ritenute si riferiscano all'anno in corso o ad anni precedenti e la scadenza della ritenuta mensile; nella pagina dei messaggi è presente un "Avviso debito" con il dettaglio dei periodi e la causale di assenza che hanno determinato la riduzione del trattamento economico.
 

Assenze per malattia (art. 71, comma 1, DL 112/2008)

A decorrere dal 26 giugno 2008, data di entrata in vigore del D.L. 112/2008, per i primi 10 giorni di assenza per malattia va corrisposto il solo trattamento economico fondamentale. Pertanto per tale periodo di assenza non deve essere corrisposta alcuna indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché ogni altro trattamento accessorio.

Nel sistema NoiPA sono stati individuati gli assegni per ogni comparto o Area di contrattazione soggetti a tale riduzione. Come specificato nella circolare 8/2008 del 5 settembre 2008 della Funzione Pubblica, per le parti non incompatibili con il nuovo regime legale continuano ad applicarsi le decurtazioni retributive già previste dai CCNL vigenti in caso di periodi di assenza per malattia.
 

Per la segnalazione delle "Assenze per malattia" NoiPA ha messo a disposizione degli uffici di servizio l'applicativo Internet AssenzeNet che permette di comunicare, ai fini dell'applicazione delle relative decurtazioni stipendiali, l'elenco dei dipendenti che hanno effettuato assenze per malattia.

 

Assenze Brevi

Per "assenze brevi" si intendono le assenze per malattia inferiori ai 15 gg. che, per alcuni comparti di contrattazione come ad esempio il Comparto Ministeri, pur non determinando una riduzione dello stipendio, vanno a decurtare gli assegni aventi natura accessoria corrisposti sulle competenze mensili (ad esempio l'indennità di amministrazione).

Per la segnalazione delle "Assenza Brevi" NoiPA ha messo a disposizione degli uffici di servizio l'applicativo Internet AssenzeNet che permette di comunicare, ai fini dell'applicazione delle relative decurtazioni stipendiali, l'elenco dei dipendenti che hanno effettuato delle brevi assenze.

 

Scioperi

Per il dipendente che aderisca allo sciopero indetto dalle varie sigle sindacali, lo stipendio spettante viene ridotto in misura proporzionale alla sospensione lavorativa, per un'intera giornata o per una parte di essa nel caso di sciopero orario.


La riduzione dello stipendio per sciopero può essere effettuata da parte dell'ufficio responsabile della gestione del trattamento economico attraverso l'utilizzo dei codici presenti nella funzione "assenze" della procedura Gestione Stipendio (ex-SPTWeb) con segnalazioni individuali. Nel caso di sciopero orario, la riduzione avviene in considerazione della base lavorativa prevista dal Comparto di cui fa parte il dipendente che abbia aderito allo sciopero:

  • per il dipendente che presta servizio su base lavorativa di 180 ore mensili (6 ore per 30 giorni), ogni ora di sciopero viene considerata 1/180
  • per il dipendente che presta servizio su base lavorativa di 156 ore mensili (6 ore per 26 giorni) ogni ora di sciopero viene considerata 1/156.

Con il servizio SciopNet fruibile via Web gli uffici di servizio possono comunicare al sistema NoiPA l'elenco dei dipendenti che hanno aderito ad uno sciopero, ai fini dell'applicazione delle relative decurtazioni stipendiali.