Casse previdenziali - INPS Casse previdenziali - INPS

INPS

NoiPA gestisce anche alcuni regimi previdenziali che prevedono la contribuzione a favore dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (Inps) provvedendo contestualmente a gestire in maniera centralizzata tutti gli adempimenti normativi che la materia previdenziale impone.

 

 

Fondo Ferrovie

Regimi contributivi Fondo Dazieri

Regime contributivo personale Inps ex-L. 1077/66

Fondo Pensione INPS con Opera di previdenza (L. 460/92 - Mobilità)

Fondo Pensione INPS con ENPDEP (Ex Agensud ecc.)

Fondo Pensione INPS con Disoccupazione

Regime Contributivo personale ex INPDAI

Regimi Contributivi "Co.Co.Co."- Collaborazione Coordinata e Continuativa

 

NoiPA provvede anche a gestire, con diverse modalità, i versamenti delle somme trattenute su competenze fisse ed accessorie.
 
Per tali gestioni viene versata all'Inps anche la contribuzione pensionistica aggiuntiva prevista dall'art. 3-TER della Legge n. 438/92, istituita nella misura di un punto percentuale sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile (il cosiddetto "tetto" rivalutato annualmente in base agli Indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di Operai ed Impiegati).

Con la circolare n. 11 del 23 gennaio 2015, l'INPS ha comunicato che per il 2015 la prima fascia di retribuzione pensionabile per il personale iscritto all'INPS è stata determinata in €. 46.123,00.
 
Pertanto, l'aliquota aggiuntiva suddetta (1%) viene applicata sulla quota di retribuzione eccedente detto limite, il quale, rapportato a 12 mesi, viene mensilizzato in €. 3.844,00.
 

Viene versata all'Ente anche la contribuzione inerente il trattamento di disoccupazione spettante al personale assunto a tempo determinato (es. personale supplente della scuola, supplenti annuali, supplenti fino al termine delle attività didattiche etc.). La quota è totalmente a carico del datore di lavoro ed è fissata nella misura dell' 1,61% della retribuzione lorda.
A decorrere dal 1° gennaio 2005, d'intesa con l'Ente Previdenziale, sono stati accentrati gli adempimenti relativi alle ritenute previdenziali trattenute sulle competenze fisse al personale della Pubblica Amministrazione per il quale è dovuta la contribuzione al Fondo Pensione INPS.

La Direzione dei Sistemi Informativi e dell'Innovazione (DSII) ha attivato le necessarie procedure informatiche per la predisposizione e la trasmissione telematica della denuncia UNIEMENS Individuale Integrato per i dipendenti gestiti nel sistema NoiPA che risultino iscritti alle casse previdenziali INPS.
Con l'UNIEMENS Integrato vengono forniti all'INPS i dati retributivi e contributivi dei dipendenti necessari per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e l'erogazione delle prestazioni.
Il Flusso UNIEMENS Integrato viene trasmesso all'INPS in via telematica da parte del Centro di Latina (C.E.D.D.C.S.I.I.).
 

 

Fondo Ferrovie

Riguarda il personale ex dipendente dall'Ente Ferrovie dello Stato che in base all'art. 4, 2° comma, della Legge 29.12.1988, n. 554 è stato trasferito per mobilità volontaria alle dipendenze di Amministrazioni dello Stato ed ha esercitato l'opzione per il mantenimento dell'iscrizione al "Fondo Speciale Pensioni del Personale delle Ferrovie dello Stato S.p.A".

Dal 1 Aprile 2000 il Fondo Pensioni Ferrovie è gestito dall'INPS, pertanto dalla stessa data vi sono obbligatoriamente iscritti i dipendenti ed ex dipendenti della stessa Società, trasferiti presso altre pubbliche Amministrazioni, che hanno optato per il mantenimento dell'iscrizione al Fondo.

Le ritenute previdenziali ed assistenziali applicate ai dipendenti con regime contributivo "F - Ferrovie" sono quelle presenti nella tabella  di seguito riportata:.
 
Legenda: d.= dipendente; D.= datore di lavoro

Dipendenti con regime contributivo F - Ferrovie
FONDO PENSIONE FERROVIE OPERA DI PREVIDENZA / TFR FONDO CREDITO I.R.A.P.
%d. %D. %d. %D. %d. %D. %d. %D.
9,19 23,81 2,00 5,68 0,35 - - 8,50

Per il "Fondo Ferrovie" vengono versati all'INPS i soli contributi per il Fondo Pensioni Ferrovie compresa l'aliquota aggiuntiva dell'1% prevista dall'art. 3-ter L. 438/92.
 Le ritenute per Opera di Previdenza ed il Fondo Credito sono versate dal Centro di Elaborazione dei Servizi per il Sistema Informativo Integrato (C.E.S.SI.I.) di Latina a favore dell'INPDAP.

Il Centro di Elaborazione dei Servizi del Sistema Informativo Integrato (C.E.S.S.I.I.) di Latina si occupa anche della trasmissione telematica della denuncia mensile dei contributi versati all'INPS (modello DM10/2 telematico).
Gli adempimenti sopra descritti sono svolti dal C.E.S.S.I.I. per il personale periferico amministrato dalle RTS (Ragioneria Territoriale dello Stato)  e per il Personale Centrale appartenente  alle Amministrazioni Centrali che hanno aderito al progetto dei pagamenti telematici.
 

Fondo Ferrovie Enti Pubblici non economici (no opera di previdenza)

Si applica al personale in ruolo presso gli Enti Pubblici non Economici. A tale tipologia di personale non è da attribuire il contributo per Opera di Previdenza.

Legenda: d.= dipendente; D.= datore di lavoro

Fondo Ferrovie Enti Pubblici non economici (no opera di previdenza)
FONDO PENSIONE FERROVIE OPERA DI PREVIDENZA / TFR FONDO CREDITO I.R.A.P.
%d. %D. %d. %D. %d. %D. %d. %D.
9,19 23,81 2,00 5,68 0,35 - - 8,50

 

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Fondo Dazieri

Il Fondo Dazieri è il Fondo speciale al quale è iscritto il personale proveniente dalle ex Imposte di Consumo, abolite dal 1 gennaio 1973 ai sensi dell'art. 90 del D.P.R. 26/10/1972, n. 633. Fino al 31 dicembre 1972 i Comuni provvedevano alla riscossione delle imposte di consumo direttamente, in economia (nomina comunale) oppure mediante contratti di appalto e di gestione stipulati con ditte private (nomina privata) o tramite l'INGIC - Istituto nazionale per la Gestione delle Imposte di Consumo.

Fino al 30 giugno 2004 le  RTS - Ragioneria Territoriale dello Stato (già Direzioni Provinciali dei Servizi Vari) provvedevano al versamento dei contributi mediante l'utilizzo di modelli cartacei sulla base dei dati contributivi forniti dal C.E.S.SI.I. di Latina.

Considerati i notevoli benefici ottenuti dalla nuova procedura dei pagamenti telematici, al fine di snellire le procedure manuali ancora esistenti, la Direzione Centrale dei Sistemi Informativi e dell'Innovazione (DCSII) ha provveduto a modificare le procedure Informatiche SPT per accentrare il versamento dei contributi in argomento. La nuova modalità di versamento accentrato dei contributi al Fondo Dazieri riguarda anche il personale delle Amministrazioni centrali che hanno aderito al progetto dei pagamenti telematici.

Pertanto, a decorrere dal 1/7/2004 NoiPA provvede al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali tramite Centro di Elaborazione dei Servizi per il Sistema Informativo Integrato (C.E.S.SI.I.) di Latina che provvede anche ai relativi adempimenti contributivi: dal 1/7/2004, provvede alla trasmissione del modello DM10 Telematico con indicazione della matricola aziendale n. 7047372367 attribuita dall'INPS al C.E.S.S.I.I. e, dal 1/1/2005, provvede alla trasmissione dei flussi mensili EMENS.

I regimi contribuitivi per Fondo Dazieri presenti nel Service Personale Tesoro sono stati interessati dall'applicazione del Decreto Ministeriale n. 45 del 7 marzo 2007 che ha previsto l'accesso al Credito INPDAP per tutti i dipendenti da Enti Pubblici e Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 del D.lgs. 165/2001, anche se iscritti a fondi pensionistici diversi da INPDAP. Il citato Decreto Ministeriale ha previsto la possibilità di recedere dall'iscrizione al Fondo Credito mediante richiesta dei dipendenti da far pervenire all'INPDAP entro il 31 ottobre 2007, sei mesi dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto, avvenuta in data 10 aprile 2007.

Nel corso del mese di ottobre 2007 la Commissione Bilancio del Senato ha approvato un emendamento al Decreto n. 45 de 7 marzo 2007, che annulla il meccanismo del "silenzio assenso" sull'applicazione automatica della ritenuta del Fondo Credito. Nel Sistema NoiPA, a decorrere dal 1 novembre sono stati istituiti due nuovi regimi contributivi per la gestione dei casi su esposti.

Di seguito, sono elencate le varie tipologie di regime contributivo "Fondo Dazieri" presenti in NoiPA e, per ciascuna di esse, le tabelle con indicazione delle relative ritenute previdenziali.

  • Fondo Dazieri di nomina Privata -è relativo al Fondo Dazieri di nomina privata che riguarda i dipendenti delle Ditte Private, transitati nell'Amministrazione Statale. Questo Fondo pensione è gestito dall'INPS, inoltre, i contributi trattenuti per Trattamento di Fine Rapporto vengono versati all'I.N.A.


Fondo Dazieri Di Nomina Privata

Legenda: d.= dipendente; D.= datore di lavoro

Fondo Dazieri Di Nomina Privata
FONDO DAZIERI I.N.A. I.R.A.P.
%d. %D. %d. %D. %d. %D.
10,33 22,317 - 15,50 - 8,50
  • Fondo Dazieri ex INGIC - è relativo al Fondo Dazieri ex INGIC che riguarda il personale che era alle dipendenze dell'INGIC; anche per questa tipologia di personale il contributo per il trattamento di fine rapporto viene versato all'I.N.A.; inoltre, il personale iscritto a questa tipologia previdenziale, versa anche un contributo a favore dell'ENPDEP, Ente assistenziale gestito dall'a href="/aree_tematiche/Previdenza/Casse_previdenziali/INPDAP/index.html">INPDAP.

Fondo Dazieri Ex Ingic

Legenda: d.= dipendente; D.= datore di lavoro

Fondo Dazieri Ex Ingic
FONDO DAZIERI ENPDEP I.N.A I.R.A.P
%d. %D. %d. %D. %d. %D. %d. %D.
10,33 22,317 0,027 0,093 - 15,50 - 8,50
  • Fondo Dazieri ex INGIC con Fondo credito - istituito in applicazione del DM 45/2007 che ha previsto l'accesso al Fondo Credito a tutti i dipendenti da Enti Pubblici e Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 del D.lgs. 165/2001, anche se iscritti a fondi pensionistici diversi da INPDAP.

Fondo Dazieri Ex Ingic Con Fondo Credito

Legenda: d.= dipendente; D.= datore di lavoro

Fondo Dazieri Ex Ingic Con Fondo Credito
FONDO DAZIERI I.N.A. I.R.A.P. FONDI CREDITO
%d. %D. %d. %D. %d. %D. %d. %D.
10,33 22,317 - 15,50 - 8,50 0,35 -

 

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Fondo Pensione INPS (NO Opera di Previdenza)

Il contributo grava sulle partite di stipendio relative al personale che ha esercitato l'opzione di iscrizione all'INPS (ai sensi della Legge 1077/66 ed altre specifiche disposizioni).

Le ritenute applicate per il personale statale che ha esercitato l'opzione per l'INPS sono le seguenti:.
 
Legenda: d.= dipendente; D.= datore di lavoro

Ritenute applicate per il personale statale che ha esercitato l'opzione per l'INPS
FONDO PENSIONE INPS I.R.A.P. FONDO CREDITO
%d. %D. %d. %D. %d. %D.
9,19 23,17 0,00 8,50 0,35 -

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Fondo Pensione INPS con Opera di previdenza (L. 460/92 - Mobilità)

A tale contributo è assoggettato il personale assunto ai sensi della Legge 26 novembre 1992, n. 460 presso le Amministrazioni dello Stato.

Tale personale (cassaintegrato) ha conservato il trattamento previdenziale vigente presso l'assicurazione generale obbligatoria IVS ed è identificato dal codice 'J' nel campo ritenute previdenziali.

Per il suddetto personale è aperta una apposita posizione contributiva intestata all'Amministrazione presso la quale il personale presta servizio, individuata dalla dicitura "personale assunto ai sensi della L. 460/92".

Nello schema sotto riportato sono indicate le ritenute applicate per il personale assunto ai sensi della legge 460/92 iscritto all'INPS:

Legenda: d.= dipendente; D.= datore di lavoro

Personale assunto ai sensi della legge 460/92 iscritto all'INPS
FONDO PENSIONE INPS OPERA DI PREVIDENZA / TFR FONDO CREDITO I.R.A.P.
%d. %D. %d. %D. %d. %D. %d. %D.
9,19 23,17 2,00 5,68 0,35 0,000 0,000 8,50

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Fondo Pensione INPS con ENPDEP (Ex Agensud ecc.)

E' assoggettato al contributo a favore dell'INPS anche il personale cassaintegrato, precedentemente impiegato presso la AGENSUD, assunto nella Pubblica Amministrazione ai sensi della L. 460/92.

Le ritenute applicate per questa tipologia di personale sono quelle previste nel seguente schema, e comprendono la ritenuta previdenziale per il fondo assistenziale a favore dell'ENPDEP, attualmente gestito dall'INPDAP.

Legenda: d.= dipendente; D.= datore di lavoro

Fondo Pensione INPS con ENPDEP (Ex Agensud ecc.)
FONDO PENSIONE INPS OPERA DI PREVIDENZA / TFR FONDO CREDITO ENPDEP I.R.A.
%d. %D. %d. %D. %d. %D. %d. %D. %d. %D.
9,19 23,17 2,00 5,68 0,350 0,00 0,027 0,093 0,00 8,50

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Fondo Pensione INPS con Disoccupazione

Si applica al Personale non di ruolo nella Pubblica Amministrazione, ma assunto con contratto a tempo determinato, generalmente per la durata del mandato politico di cariche governative (es. collaboratori di un Ministro o di Sottosegretari ecc.).
 Il contributo a carico del datore di lavoro differisce dagli altri regimi INPS in quanto comprensivo del contributo per la disoccupazione (22,67% + 1,61% = 24,28%).
 In questo caso, il CESSII di Latina, trasmette il DM10 telematico indicando la matricola Aziendale 7048121232 ed utilizzando il Codice di Autorizzazione 6A - Cod. 61.

Con recenti chiarimenti, l'INPDAP ha precisato che anche il rapporto di lavoro a tempo determinato presso la Pubblica Amministrazione è da considerarsi di natura subordinata e che il relativo trattamento di fine rapporto è regolamentato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 dicembre 1999. Pertanto anche per i dipendenti che prestano servizio temporaneamente presso una Amministrazione Pubblica, il trattamento di fine rapporto è dovuto nella stessa misura e sulla stessa base contributiva prevista per il TFS, nella misura del 9,60% a totale carico dell'Amministrazione. L'INPDAP ha, inoltre, chiarito che al fine di garantire che la retribuzione netta complessiva dei dipendenti in argomento resti invariata, la retribuzione lorda del personale a cui spetta il TFR deve essere ridotta di una somma pari all'ammontare della quota di contributo obbligatorio soppresso (2,50%). Pertanto dal 1 gennaio 2007,  è stata inserita la ritenuta per opera di previdenza.

Infine, con nota del 25 gennaio 2007, protocollo 20085, l'INPDAP ha chiarito che l'iscrizione al Fondo Credito è estesa al personale iscritto alla gestione INPDAP ai fini previdenziali (Opera di Previdenza) anche se la posizione assicurativa ai fini pensionistici risulti aperta presso altre gestione. Pertanto, a decorrere dal 1/3/2007 questo regime contributivo comprende la ritenuta per Fondo Credito nella misura dello 0,35% a carico del dipendente.

Di seguito si riporta la tabella relativa alle aliquote che vengono applicate per tale regime contributivo:

Legenda: d.= dipendente; D.= datore di lavoro

Fondo Pensione INPS con Disoccupazione
FONDO PENSIONE INPS OP. DI PREV./TFR FONDO CREDITO I.R.A.P.
%d. %D. %d. %D. %d. %D. %d. %D.
9,19 24,78 2,00 5,68 0,35 - - 8,50

 

Fondo Pensione INPS Enti Pubblici Non Economici (No Opera di Previdenza)

Si applica al personale in ruolo presso gli Enti Pubblici non Economici. A tale tipologia di personale non è da attribuire il contributo per Opera di Previdenza

Fondo Pensione INPS Enti Pubblici Non Economici
INPS FONDO CREDITO I.R.A.P.
%dip %amm %dip %amm. %dip %amm.
9,19 23,17

0,350

0,00 0,00 8,50

 

Fondo Pensione INPS con ENPDEP Enti Pubblici Non Economici (No Opera di Previdenza)

Si applica al personale in ruolo presso gli Enti Pubblici non Economici. A tale tipologia di personale non è da attribuire il contributo per Opera di Previdenza. Il regime contributivo di cui alla tabella che segue si applica al personale in servizio presso gli Enti Pubblici non Economici iscritto anche all'ENPDEP.

Fondo Pensione INPS con ENPDEP Enti Pubblici Non Economici
FONDO PENSIONE INPS FONDO CREDITO ENPDEDP I.R.A.P.
%dip %amm %dip %amm. %dip %amm %dip %amm.
9,19 23,52 0,35 0,00 0,027 0,093 0,00 8,50


Fondo Pensione INPS Enti Pubblici Non Economici (No Opera di Previdenza, No ENPDEP)

Si applica al personale in ruolo presso gli Enti Pubblici non Economici. A tale tipologia di personale non è da attribuire il contributo per Opera di Previdenza.

Fondo Pensione INPS Enti Pubblici Non Economici (No Opera di Previdenza, No ENPDEP)
FONDO PENSIONE INPS FONDO CREDITO I.R.A.P.
%dip %amm %dip %amm. %dip %amm.
9,19 23,52 0,35 0,00 0,00 8,50

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Regime Contributivo personale ex INPDAI

Come disposto dall'articolo 42 della Legge n. 289 del 27 dicembre 2002, l'INPDAI (Istituto Nazionale di Previdenza per i dirigenti di Aziende Industriali) è stato soppresso e tutte le strutture e le funzioni sono state trasferite all'INPS.

I versamenti dei contributi non sono effettuati in via automatizzata, come avviene per i regimi INPS su descritti, ma vengono versati dagli Uffici responsabili che curano anche gli adempimenti relativi alla trasmissione del DM10 telematico.

E' a cura del C.E.S.S.I.I. di Latina, invece, l'invio del flusso EMENS per i Dirigenti inscritti all'ex INPDAI ed il cui trattamento economico è gestito con la Banca Dati di NoiPA.

Di seguito si espone la tabella con i contributi relativi al regime contributivo in argomento:

Legenda: d.= dipendente; D.= datore di lavoro

Contributi relativi al regime contributivo personale ex INPDAI
FONDO PENSIONE INPS OPERA DI PREVIDENZA / TFR FONDO CREDITO I.R.A.P.
%d. %D. %d. %D. %d. %D. %d. %D.
9,19 23,81 2,00 5,68 0,35 - - 8,50

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GESTIONE SEPARATA INPS - Regimi Contributivi "Co.Co.Co."- Collaborazione Coordinata e Continuativa

Come disposto dall'art. 2, comma 26 della Legge 8 agosto 1995, n. 335, a decorrere dal 1 gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione in una apposita Gestione Separata presso l'INPS e finalizzata all'estensione dell'A.G.O. (Assicurazione Generale Obbligatoria) per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, anche non esclusiva, attività di lavoro autonomo, nonché i soggetti assunti con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. Per tale tipologia di personale, in NoiPA esistono diversi regimi Co.Co.Co. ed il versamento dei relativi contributi non avviene in via centralizzata ma ad opera di ciascun ufficio responsabile in cui presta servizio tale tipologia di personale. DSII provvede invece ad inviare per conto degli uffici responsabili il flusso Uniemens anche per questa tipologia di lavoratori. A seguito di chiarimenti pervenuti dall'INPS in data 22 febbraio 2007, per i soggetti privi di tutela previdenziale obbligatoria, oltre al contributo previdenziale (già adeguato da gennaio 2007 al 23% come disposto dalla L. Finanziaria) è dovuto l'ulteriore contributo dello 0,50% per il finanziamento dell'onere derivante dalla estensione agli iscritti alla tutela per maternità, assegni per nucleo familiare e malattia. L'adeguamento dell'aliquota al 23,50% in NoiPA è stato effettuato con decorrenza 1/3/2007.
In esito alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D.M. 12 luglio 2007 emanato dal Ministro del lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con la circolare n. 27090 del 9 novembre 2007, l'INPS ha comunicato che il contributo per il finanziamento dell'onere derivante dalla estensione agli iscritti alla tutela per maternità, assegni per nucleo familiare e malattia è stato elevato allo 0,72% dal 7 novembre 2007.
Nel sistema NoiPA tale variazione è stata apportata a decorrere da gennaio 2008.
In applicazione della  Legge 247/2007 (Finanziaria 2008) all'art. 1 comma 79, a partire dal 1 gennaio 2008 e per i successivi anni 2009 e 2010, è stato previsto l'aumento di un punto percentuale per ciascun anno dell'aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti alla Gestione Separata senza altra copertura previdenziale.
Pertanto, dal 1/1/2008 l'aliquota contributiva in questione è pari al 24,72%, dal 1/1/2009 è pari al 25,72% e dal 1/1/2010 è pari al 26,72%.
In esito alle disposizioni contenute nell'art. 22, comma 1 della Legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità), con la circolare n.16 del 3 febbraio 2012, l'INPS ha disposto l'adeguamento delle aliquote contributive per i dipendenti iscritti alla gestione separata dell'INPS, nella misura di un punto percentuale a decorrere dal 1 gennaio 2012. Con la circolare n. 27 del 12 febbraio 2013 le aliquote contributive sono state ulteriormente elevate di un punto percentuale. 
Occorre segnalare che, in applicazione della recente riforma Fornero, a partire dal 1/1/2014 le aliquote in questione sono incrementate di un punto percentuale, passando al 28,72% della retribuzione lorda, in esito alle disposizioni di cui all'art. 2, co. 57, L. n. 92/2012 e poi modificata dall'art. 46-bis, co. 1, lett. g, del D.L. n. 83/2012 e porterà nel 2018 l'aliquota contributiva al 33,72%.
Con successiva disposizione dell'art. 1, co. 491, della Legge n.147/2013 pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 87 alla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.302 del 2 Dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014) l'aliquota contributiva precedentemente fissata al 21% è stata portata al 22% con decorrenza dal 01/01/2014.
Con decorrenza 01/01/2015, l'aliquota contributiva fissata al 22% è passata al 23,5%, mentre l'aliquota relativa a Soggetti senza altra copertura contributiva è stata portata dal 28,72% al 30,72%.
Come sempre, l'aliquota contributiva in argomento è distribuita nella misura di 1/3 a carico del dipendente e 2/3 a carico del datore di lavoro.
Nelle Tabelle di seguito esposte vengono evidenziate le diverse tipologie di Regimi contributivi Co.Co.Co. presenti in NoiPA con le aliquote in vigore dal 1 gennaio 2015.
 
 

Gestione separata INPS CO.CO.CO. 30,72%  con INAIL

 
2 - INPS 30,72% CON INAIL - soggetti senza altra copertura contributiva
Rit. Prev. U Rit. Prev. J Rit. Prev. 5
GESTIONE SEPARATA INPS 30,72% INAIL 0,72% I.R.A.P.
% dip % amm % dip % amm % dip % amm
10,24 20,48 0,24 0,48 0,000 8,50
24,72% dal 1/1/2008 (2/3 datore e 1/3 dipendente) da 1/1/2008 anche la ritenuta INAIL è passata da 0,50 a 0,72% (sempre 2/3 datore e 1/3 dipendente)
25,72% dal 1/1/2009 (2/3 datore e 1/3 dipendente)
26,72% dal 1/1/2010 (2/3 datore e 1/3 dipendente)
27,72% dal 1/1/2012 (2/3 datore e 1/3 dipendente)
28,72% dal 1/1/2014 (2/3 datore e 1/3 dipendente)
30,72% dal 1/1/2015 (2/3 datore e 1/3 dipendente)
 
 

Gestione separata INPS 30,72% senza INAIL

 
W - INPS 30,72% SENZA INAIL - soggetti senza altra copertura contributiva
Rit. Prev. U Rit. Prev. 5
GESTIONE SEPARATA INPS 30,72% I.R.A.P.
% dip % amm % dip % amm
10,24 20,48 0,00 8,50
24,72% dal 1/1/2008 (2/3 datore e 1/3 dipendente)
25,72% dal 1/1/2009 (2/3 datore e 1/3 dipendente)
26,72% dal 1/1/2010 (2/3 datore e 1/3 dipendente)
27,72% dal 1/1/2012 (2/3 datore e 1/3 dipendente)
28,72% dal 1/1/2014 (2/3 datore e 1/3 dipendente)
30,72% dal 1/1/2015 (2/3 datore e 1/3 dipendente)
 
 

Gestione separata INPS CO.CO.CO. 23,50% con INAIL

 

X - GESTIONE SEPARATA INPS 23,50% CON INAIL - Titolari di altra prestazione pensionistica o iscritti ad altra gestione
Rit. Prev. V Rit. Prev. J Rit. Prev. 5
GESTIONE SEPARATA INPS 23,50% INAIL 0,72% I.R.A.P.
% dip % amm % dip % amm % dip % amm
7,83 15,67 0,24 0,48 0,00 8,50

17% dal 1/1/2008 (2/3 datore e 1/3 dipendente) da 1/1/2008 anche la ritenuta INAIL è passata da 0,50 a 0,72% (sempre 2/3 datore e 1/3 dipendente)
18% dal 1/1/2012 (2/3 datore e 1/3 dipendente)
20% dal 1/1/2013 (2/3 datore e 1/3 dipendente)
22% dal 1/1/2014 (2/3 datore e 1/3 dipendente)
23,50% dal 1/1/2015 (2/3 datore e 1/3 dipendente)

 

V - GESTIONE SEPARATA INPS 23,50% SENZA INAIL - Titolari di pensione diretta

Gestione separata INPS CO.CO.CO. 23,50% senza INAIL

 
V - GESTIONE SEPARATA INPS 23,50% SENZA INAIL - Titolari di pensione diretta
Rit. Prev. V Rit. Prev. J
GESTIONE SEPARATA  INPS 23,50%  I.R.A.P.
% dip % amm % dip % amm
7,83 15,67 0,00 8,50

17% dal 1/1/2008 (2/3 datore e 1/3 dipendente)
18% dal 1/1/2012 (2/3 datore e 1/3 dipendente)
20% dal 1/1/2013 (2/3 datore e 1/3 dipendente)
22% dal 1/1/2014 (2/3 datore e 1/3 dipendente)
23,50% dal 1/1/2015 (2/3 datore e 1/3 dipendente)