FAQ Taglio del Cuneo Fiscale

Ultimo Aggiornamento: 16 maggio 2025

Il taglio del cuneo fiscale previsto dalla Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio per l’anno 2025) consiste nell’erogazione, da parte del datore di lavoro (in questo caso NoiPA), di uno dei seguenti benefici fiscali, in base al reddito complessivo annuo del dipendente:

  • un Bonus fiscale per redditi fino a 20.000 euro (art. 1, comma 4);
  • una Ulteriore detrazione per redditi compresi tra 20.001 e 40.000 euro (art. 1, comma 6).

Il bonus spetta ai lavoratori dipendenti con reddito complessivo annuo fino a 20.000 euro.
L’importo del bonus è calcolato sul reddito da lavoro dipendente rapportato all’intero anno, secondo le seguenti percentuali:

  • 7,1% per redditi fino a 8.500 euro;
  • 5,3% per redditi da 8.501 a 15.000 euro;
  • 4,8% per redditi da 15.001 a 20.000 euro
Il bonus non concorre alla formazione del reddito imponibile.

L’ulteriore detrazione fiscale spetta ai dipendenti con reddito complessivo annuo compreso tra 20.001 e 40.000 euro, in aggiunta alle detrazioni fiscali già previste, è attribuita un’ulteriore detrazione fiscale annua:

  • pari a 1.000 euro per i redditi tra 20.001 e 32.000 euro;
  • di importo progressivamente decrescente per i redditi da 32.001 a 40.000 euro, fino ad azzerarsi al superamento della soglia.

Se l'ammontare del reddito complessivo è compreso tra 32.001 euro 40.000 euro, l’importo dell’ulteriore detrazione sarà pari al prodotto tra 1.000 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 8.000 euro:
Euro 1.000 x [(40.000 – Reddito complessivo del lavoratore) / 8.000]

ESEMPIO: Se il reddito complessivo di un dipendente è pari a 36.000 euro, la detrazione annua spettante sarà:
Detrazione = 1.000 × [(40.000 - 36.000) / 8.000] = 1.000 × [4.000 / 8.000] = 1.000 × 0,5 = 500 euro

NoiPA applica le misure a partire dal mese di giugno, con decorrenza 1° gennaio 2025 e ne garantisce l’attribuzione per le mensilità successive

Nel cedolino ordinario di giugno 2025 verranno riconosciuti anche i benefici spettanti per le mensilità da gennaio a maggio.

I rimborsi appariranno nel cedolino con i seguenti codici:

  • E11– CREDITO ART.1 COM 4 l.207/2024 (per il Bonus)
  • E12 – ULTERIORE DETR. ART.1 COMMA 6 L. 207/2024 (per l’Ulteriore Detrazione)

Il Bonus sarà esposto nella sezione “Altri assegni” con la dicitura Bonus Art. 1 c. 4 L. 207/24, mentre gli importi relativi all’Ulteriore Detrazione, che nel cedolino stipendiale vengono sommati alle altre detrazioni fiscali, saranno riportati all’interno di un messaggio a cedolino, con la dicitura Ulteriore Detrazione Art. 1 c. 6 L. 207/24.

Per determinare l’eventuale diritto al bonus o all’ulteriore detrazione, NoiPA calcola il reddito annuo 2025 utilizzando le seguenti informazioni:

  • i redditi percepiti fino all’ultima emissione stipendiale disponibile, sommati alla proiezione del reddito previsto per le mensilità residue dell’anno in corso, compresa la tredicesima mensilità;
  • i dati della Certificazione Unica 2024, per eventuali compensi aggiuntivi percepiti nell’anno precedente;
  • solo per l’Ulteriore detrazione, l’eventuale reddito forzato impostato nel sistema, se presente.
NoiPA applica, per ciascun dipendente, il valore più elevato tra quelli risultanti dai criteri sopra indicati.

Sì. Tali benefici sono attribuiti dal servizio NoiPA sulla base delle informazioni presenti nel sistema e calcolati (vedi faq n.8), in modalità centralizzata e automatizzata ai dipendenti il cui reddito rientra nei limiti previsti dalle normative.

Sì. Se prevedi di superare le soglie di reddito complessivo previste dalla normativa - ad esempio, perché percepisci altri redditi non noti al sistema NoiPA - puoi rinunciare al beneficio

Per rinunciare a uno o più benefici fiscali, accedi alla tua Area riservata dal Portale NoiPA.
All’interno del menù Servizi, seleziona l’ambito Stipendiali e clicca sul pulsante Gestione benefici fiscali per accedere al self-service dedicato

Sì, ma dovrai effettuare una richiesta separata per ciascun beneficio.

Con riferimento ai benefici fiscali previsti dalla Legge di Bilancio 2025, in prima applicazione, le rinunce comunicate entro domenica 25 maggio 2025 avranno effetto, oltre che sulla mensilità di giugno, sul riconoscimento dei benefici spettanti per le mensilità da gennaio e maggio.

Le rinunce inserite dopo il 25 maggio 2025 avranno decorrenza dalla mensilità successiva, compatibilmente con i tempi tecnici di elaborazione.

Per verificare da quale mese avrà effetto la rinuncia, è sufficiente accedere alla schermata iniziale del servizio Gestione benefici fiscali, selezionare Elenco richieste e consultare il campo Rata applicazione associato a ciascuna richiesta registrata.

Le somme eventualmente già percepite nelle mensilità precedenti all’applicazione della rinuncia saranno recuperate da NoiPA in sede di conguaglio fiscale.

Qualora si sia percepito uno dei benefici fiscali, bonus o ulteriore detrazione, in sede di conguaglio fiscale, la rinuncia effettuata in qualsiasi momento dell’anno in corso avrà effetto per l’intero anno.

I dipendenti che prevedono di superare le soglie di reddito previste dalla normativa - ad esempio, perché titolari di redditi non considerati dal sistema NoiPA - potranno rinunciare al beneficio per evitare, in sede di conguaglio fiscale o dichiarazione dei redditi, la restituzione (anche parziale) di somme percepite indebitamente

Sì, è sempre possibile revocare la rinuncia. Il medesimo self-service consente di ripristinare il beneficio in qualsiasi momento nell’anno in corso.

Sì, anche il personale della Scuola ha diritto a godere dei benefici fiscali previsti dalla Legge di Bilancio 2025.

No, viene presa in considerazione la data di cessazione del contratto al 30 giugno, senza calcolare la Naspi o eventuali rate coperte da ulteriori contratti di lavoro. In caso di ripresa del servizio con un nuovo contratto di lavoro, si ricalcolerà il bonus dalla decorrenza del nuovo contratto.

Data la natura “saltuaria” delle prestazioni svolte, ai supplenti brevi verrà riconosciuto esclusivamente il bonus.

Il bonus per il periodo da gennaio a maggio verrà corrisposto a giugno, mediante un apposito cedolino. L’importo comprenderà tutti i benefici maturati e, in caso di diversi contratti, sarà collegato a quello del cedolino più recente.

Qualora fosse già presente un ulteriore conguaglio nel mese di giugno, invece, i benefici spettanti saranno liquidati a luglio.

Il bonus verrà calcolato sull’intero contratto dopo che tutte le rate sono state liquidate. Con emissione successiva verrà emesso un apposito cedolino con gli arretrati del bonus cuneo fiscale.

Anche in questo caso, il bonus verrà calcolato sull’intero contratto dopo che tutte le rate sono state liquidate. Con emissione successiva verrà emesso un apposito cedolino con gli arretrati del bonus cuneo fiscale.