Legge n. 448 del 23/12/1998

Adeguamento retributivo personale pubblico, assegni nucleo familiare.

Art. 24.

Revisione dei meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1998 gli stipendi, l'indennità integrativa speciale e gli assegni fissi e continuativi dei docenti e dei ricercatori universitari, del personale dirigente della Polizia di Stato e gradi di qualifiche corrispondenti, dei Corpi di polizia civili e militari, dei colonnelli e generali delle Forze armate, del personale dirigente della carriera prefettizia, nonché del personale della carriera diplomatica, sono adeguati di diritto annualmente in ragione degli incrementi medi, calcolati dall'ISTAT, conseguiti nell'anno precedente dalle categorie di pubblici dipendenti contrattualizzati sulle voci retributive, ivi compresa l'indennità integrativa speciale, utilizzate dal medesimo Istituto per l'elaborazione degli indici delle retribuzioni contrattuali

((1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2018 il meccanismo di adeguamento retributivo di cui al comma 1 si applica anche ai maggiori e tenenti colonnelli e gradi corrispondenti delle Forze armate e del personale con qualifica corrispondente dei Corpi di polizia civili e militari.))

2. La percentuale dell'adeguamento annuale prevista dal comma 1 è determinata entro il 30 aprile di ciascun anno con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. A tal fine, entro il mese di marzo, l'ISTAT comunica la variazione percentuale di cui al comma 1.

Qualora i dati necessari non siano disponibili entro i termini previsti, l'adeguamento è effettuato nella stessa misura percentuale dell'anno precedente, salvo successivo conguaglio.

3. Con il decreto relativo all'adeguamento per l'anno 1999 si provvederà all'eventuale conguaglio tra gli incrementi corrisposti per l'anno 1998 e quelli determinati ai sensi dei commi 1 e 2.

4. Il criterio previsto dal comma 1 si applica anche al personale di magistratura ed agli avvocati e procuratori dello Stato ai fini del calcolo dell'adeguamento triennale, ferme restando, per quanto non derogato dal predetto comma 1, le disposizioni dell'articolo 2 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, tenendo conto degli incrementi medi pro capite del trattamento economico complessivo, comprensivo di quello accessorio e variabile, delle altre categorie del pubblico impiego.

5. Per l'anno 1998 le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai fini dell'adeguamento retributivo dei dirigenti dello Stato incaricati della direzione di uffici dirigenziali di livello generale o comunque di funzioni di analogo livello.

Art. 26.

Norme di interpretazione autentica, di utilizzazione del personale scolastico e trattamento di fine rapporto.

3. L'articolo 1 del decreto-legge 10 maggio 1986, n. 154 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1986, n. 341, si interpreta nel senso che l'incremento del 42 per cento, a decorrere dal 1° maggio 1986, del trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie di personale ad essi equiparate non produce effetti sull'assegno aggiuntivo previsto dall'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 , per i docenti ed i ricercatori universitari che optino per il regime di impegno a tempo pieno, i cui importi restano determinati nelle misure stabilite dall'articolo 3 del decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 marzo 1985, n. 72.

4. Le somme corrisposte al personale del comparto ministeri per effetto dell'inquadramento definitivo nelle qualifiche funzionali ai sensi dell'articolo 4, ottavo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312 , e le somme liquidate sui trattamenti pensionistici in conseguenza dell'applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 1991 non danno luogo ad interessi né a rivalutazione monetaria.

5. Fatta salva l'esecuzione dei giudicati alla data di entrata in vigore della presente legge, le somme corrisposte in difformità da quanto disposto dal comma 4 sono considerate a titolo di acconto sui trattamenti economici e pensionistici in essere e recuperate con i futuri miglioramenti comunque spettanti sui trattamenti stessi

Capo III - Disposizioni in materia previdenziale

Art. 34.

Trattamenti pensionistici e di disoccupazione.

1. Con effetto dal 1° gennaio 1999, il meccanismo di rivalutazione delle pensioni si applica per ogni singolo beneficiario in funzione dell'importo complessivo dei trattamenti corrisposti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle relative gestioni per i lavoratori autonomi, nonché dei fondi sostitutivi, esclusivi ed esonerativi della medesima e dei fondi integrativi ed aggiuntivi di cui all'articolo 59, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 . L'aumento della rivalutazione automatica dovuto in applicazione del presente comma viene attribuito, su ciascun trattamento, in misura proporzionale all'ammontare del trattamento da rivalutare rispetto all'ammontare complessivo. Ai fini dell'applicazione del meccanismo di rivalutazione si tiene conto altresì dell'importo degli assegni vitalizi derivanti da uffici elettivi

2. Per l'applicazione del comma 1 gli enti erogatori di trattamenti pensionistici, nella comunicazione da trasmettere al Casellario centrale delle pensioni entro il mese di febbraio di ciascun anno in applicazione dell'articolo 8 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314 , forniscono, per ciascun trattamento, i dati richiesti dal Casellario stesso. Sulla base dei predetti dati il Casellario comunica agli enti interessati, entro il mese di giugno di ciascun anno, l'importo del trattamento complessivo del soggetto su cui attribuire gli incrementi di cui al comma 1.

3. Per gli anni successivi al 1999, in attesa della comunicazione, da parte del Casellario, di cui al comma 2, gli enti determinano, in via provvisoria, la rivalutazione automatica da applicare sul proprio trattamento sulla base dei dati comunicati dal Casellario medesimo per l'anno precedente.

A decorrere dalla data di ricezione della comunicazione da parte del Casellario, gli enti provvedono a rideterminare la rivalutazione spettante dal 1° gennaio dell'anno di riferimento e ad effettuare i conguagli a credito e a debito dei pensionati. In caso di rideterminazione con effetto retroattivo degli importi dei trattamenti pensionistici soggetti alla disciplina del presente articolo anche gli aumenti di rivalutazione spettanti dal 1° gennaio 1999 in poi sono rideterminati sulla base dei dati comunicati dal Casellario. A tal fine gli importi rideterminati relativi a periodi successivi al 1° gennaio 1999 devono essere segnalati al Casellario in occasione delle previste segnalazioni periodiche, mentre la effettiva rideterminazione degli aumenti di rivalutazione per gli stessi anni sarà effettuata dagli enti interessati a seguito della ricezione delle risultanze annuali da parte del Casellario.

7. Al fine di potenziare la funzione di coordinamento dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) nella gestione degli accessi al pensionamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni ed il monitoraggio dei relativi flussi di pensionamento, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica, sono definiti le modalità e i criteri per la trasmissione, anche mediante adeguati supporti informatici, di idonei elementi informativi da parte delle amministrazioni interessate relativi alle domande di quiescenza.

Art. 65.

Assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori.

1. Con effetto dal 1° gennaio 1999, in favore dei nuclei familiari composti da cittadini italiani residenti, con tre o più figli tutti con età inferiore ai 18 anni, che risultino in possesso di risorse economiche non superiori al valore dell'indicatore della situazione economica (ISE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 , tabella 1, pari a lire 36 milioni annue con riferimento a nuclei familiari con cinque componenti, è concesso un assegno sulla base di quanto indicato al comma 3. Per nuclei familiari con diversa composizione detto requisito economico è riparametrato sulla base della scala di equivalenza prevista dal predetto decreto legislativo n. 109 del 1998 , tenendo anche conto delle maggiorazioni ivi previste.

2. L'assegno di cui al comma 1 è concesso dai comuni, che ne rendono nota la disponibilità attraverso pubbliche affissioni nei territori comunali, ed è corrisposto a domanda. L'assegno medesimo è erogato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) sulla base dei dati forniti dai comuni, secondo modalità da definire nell'ambito dei decreti di cui al comma 6. A tal fine sono trasferite dal bilancio dello Stato all'INPS le somme indicate al comma 5, con conguaglio, alla fine di ogni esercizio, sulla base di specifica rendicontazione

3. L'assegno di cui al comma 1 è corrisposto integralmente, per un ammontare di 200.000 lire mensili e per tredici mensilità, per i valori dell'ISE del beneficiario inferiori o uguali alla differenza tra il valore dell'ISE di cui al comma 1 e il predetto importo dell'assegno su base annua. Per valori dell'ISE del beneficiario compresi tra la predetta differenza e il valore dell'ISE di cui al comma 1 l'assegno è corrisposto in misura pari alla differenza tra l'ISE di cui al comma 1 e quello del beneficiario, e per importi annui non inferiori a 20.000 lire.

4. Gli importi dell'assegno e dei requisiti economici di cui al presente articolo sono rivalutati annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

6. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanate le necessarie norme regolamentari per l'applicazione del presente articolo, inclusa la determinazione dell'integrazione dell'ISE, con l'indicatore della situazione patrimoniale

03/06/2019