Determinazione dell'importo dell'A.N.F. Determinazione dell'importo dell'A.N.F.

Determinazione dell'importo dell'A.N.F.

Ogni anno il MEF, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, emana una circolare contenente l'elenco delle tabelle con i nuovi limiti di reddito familiare, ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare.

L'importo dell'assegno è determinato sulla base delle tabelle rivalutate annualmente contenenti i nuovi limiti di reddito familiare da considerare sulla base dei redditi conseguiti nell'anno solare precedente, per il periodo dal 1 luglio dell'anno in corso fino al 30 giugno dell'anno successivo.
Ad esempio per il periodo dal 1° luglio 2011 al 30 giugno 2012 sono validi i redditi familiari dell'anno 2010.
 
 
La rivalutazione è eseguita con cadenza annuale e determinata, secondo la variazione percentuale dei prezzi al consumo, per le famiglie di operai e impiegati, comunicata dall'ISTAT, tra l'anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell'assegno e l'anno immediatamente precedente.
La Legge 296 del 27/12/2006 (Finanziaria 2007) ha rideterminato i livelli di reddito e gli importi dell'assegno a decorrere dal 1° gennaio 2007. Pertanto la Circolare della Ragioneria Generale n. 26 del 26 maggio 2006, relativa alla rivalutazione annua dei redditi per la corresponsione dell'ANF e le relative tabelle allegate contenenti i limiti di reddito conseguiti nel 2005, trova applicazione dal 1° luglio 2006 fino al 31 Dicembre 2006.
Per l'anno 2007 non è stata effettuata la rivalutazione annuale dei livelli di reddito. La successiva rivalutazione è stata determinata con la Circolare della Ragioneria Generale n. 19 del 10 luglio 2008 a decorrere dal 1 luglio 2008 con i limiti di reddito conseguiti nel 2007.
Con la Circolare della Ragioneria Generale n. 22 del 21 giugno 2012, è stata determinata la rivalutazione dei redditi per la corresponsione dell'ANF dal 1° luglio 2011, con i redditi conseguiti nell'anno 2010.
Tutte le modifiche che possano comportare una variazione della misura dell'assegno o la perdita dell'intera prestazione, devono essere segnalate entro 30 giorni dalla variazione della stessa al fine di consentire all'Amministrazione di operare l'eventuale attribuzione, cessazione o rideterminazione dell'assegno stesso.
Le variazioni possono riguardare i componenti il nucleo (la nascita o il raggiungimento del 18° anno di età di un figlio) oppure le situazioni che richiedono l'applicazione di una nuova tabella (l'insorgere dell'inabilità o il cambiamento dello stato civile del richiedente).
La domanda di rideterminazione dell'assegno al nucleo, per la variazione del reddito va comunque presentata annualmente.
 

Decorrenze

  • nel caso di variazioni reddituali, la decorrenza relativa alla cessazione, rideterminazione o aumento dell'assegno è il 1° luglio
  • nel caso di variazioni dei componenti il nucleo familiare, si possono verificare due casi:
    1. quando sorge il diritto, (nascita figlio) e in questo caso la decorrenza spetta dal primo giorno del mese in cui sorge il diritto (es. Nasce un figlio il 30 settembre, l'assegno spetta dal 1° settembre)
    2. quando termina il diritto ( figlio che compie 18 anni). La decorrenza della cessazione del diritto è dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui si verifica la variazione (es. il figlio compie 18 anni il 2 settembre, la cessazione dell'assegno avrà decorrenza dal 1° ottobre)
E' responsabilità del dichiarante fornire informazioni complete e veritiere all'Amministrazione.